Strumenti privatistici per la destinazione patrimoniale a tutela dei disabili (“dopo di noi”) e relative agevolazioni fiscali

Matteo Tambalo

La Legge 112/2016 è stata emanata in attuazione dei principi stabiliti
– dagli articoli 2, 3, 30, 32 e 38 della Costituzione,
– dagli articoli 24 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e
– dagli articoli 3 e 19, con particolare riferimento al comma 1, lettera a), della Convenzione delle
Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e
ratificata dall’Italia ai sensi della Legge 3 marzo 2009, n. 18,
ed è volta, secondo quanto previsto nella norma stessa, a favorire il benessere, la piena inclusione
sociale e l’autonomia delle persone con disabilità.
Il dettato normativo disciplina misure di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse
delle persone con disabilità grave, che non sia determinata dal naturale invecchiamento o da
patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i
genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale, nonché
in vista del venir meno del sostegno familiare, attraverso la progressiva presa in carico della
persona interessata già durante l’esistenza in vita dei genitori. Inoltre, la Legge 112/2016 è volta
ad agevolare:
– le erogazioni da parte di soggetti privati;
– la stipula di polizze di assicurazione;
– la costituzione di trust, di vincoli di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile
e di fondi speciali, composti da beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con
contratto di affidamento fiduciario anche a favore di enti del Terzo settore iscritti nella sezione
enti filantropici del Registro Unico Nazionale del Terzo settore o che operano prevalentemente
nel settore della beneficenza di cui all’articolo 5, lettere a) o u) del decreto legislativo 3 luglio
2017, n. 117, in favore di persone con disabilità grave, secondo le modalità e alle condizioni
previste dagli articoli 5 e 6 della norma medesima.

Pertanto, secondo quanto sinora premesso, si può evidenziare che la generale linea di intervento
della legge sul “dopo di noi” si sia focalizzata:
– sul disciplinare misure di assistenza, cura e protezione delle persone con disabilità grave, da
attuarsi mediante l’istituzione di un Fondo, previsto dall’art. 3 della Legge 112/2016, la cui
analisi non sarà oggetto del presente scritto;
– sul disciplinare alcuni istituti (trust, vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c. e fondi
speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto
di affidamento fiduciario) che i privati possono utilizzare per far fronte alle esigenze delle
persone con disabilità grave cui la Legge 112/2016 si rivolge;
– sull’introdurre specifici benefici fiscali per agevolare le erogazioni da parte di privati, la
stipula di assicurazioni e la costituzione degli istituti (trust, vincoli di destinazione e fondi
speciali) in favore di persone con disabilità grave.
Da ultimo, a conclusione di tale premessa, e come sopra anticipato, si ritiene utile precisare come,
dal punto di vista soggettivo, l’art. 1 comma 2 della Legge112/2016, individua, quali soggetti
esclusivi alla cui protezione e tutela la legge è rivolta, le persone con disabilità grave di cui all’art.
3 comma 3 della Legge 5.2.92 n. 104, accertata con le modalità di cui all’art. 4 della Legge 104/92
e purché la disabilità non sia determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse
alla senilità.

Gli istituti privatistici segregativi a tutela del disabile previsti dalla legge
sul dopo di noi

Come sopra evidenziato, l’art. 1 comma 3, Legge 112/2016 precisa che la disciplina in essa
contenuta è volta ad agevolare:
– le erogazioni da parte di soggetti privati a favore di disabili gravi;
– la stipula di polizze di assicurazione a favore di disabili gravi;
– la costituzione di trust a favore di disabili gravi;
– la costituzione di vincoli di destinazione di cui all’art. 2645-ter c.c.;
– la costituzione di fondi speciali, composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e
disciplinati con contratto di affidamento fiduciario.
Come si vedrà nel prosieguo del presente scritto, al fine di incentivare l’utilizzo degli istituti sopra
riportati, la norma citata, agli artt. 5 e 6 prevede alcune agevolazioni fiscali.
Prima di analizzare dette agevolazioni, tuttavia, nel seguito viene effettuata una sintetica
disamina civilistica degli istituti del trust, del vincolo di destinazione e del contratto di affidamento
fiduciario.

La Legge 112/2016 individua innanzitutto il trust come strumento volto a tutelare i disabili gravi
al momento del venir meno del sostegno familiare. Il trust è un istituto originario dei paesi di Common law riconosciuto nel nostro Paese grazie
alla Convenzione dell’Aja dell’1.7.85, nella quale tale istituto viene definito come un rapporto
giuridico istituito da una persona, il costituente – con atto tra vivi o mortis causa – qualora dei
beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario o per un fine
specifico. Ai sensi dell’art. 2, Convenzione dell’Aja, il trust presenta le seguenti caratteristiche:
a. i beni del trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del trustee;
b. i beni del trust sono intestati a nome del trustee o di un’altra persona per conto del trustee;
c. il trustee è investito del potere e onerato dell’obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare,
gestire o disporre i beni secondo i termini del trust e le norme particolari impostegli dalla
legge1.
In linea generale, il trust deve necessariamente prevedere:
– la presenza di un settlor (o disponente) che si spoglia di propri beni per trasferirli ad un
altro soggetto detto trustee;
– la presenza di un trustee che riceve detti beni per amministrarli, secondo le disposizioni
impartitegli con l’atto istitutivo di trust per degli ulteriori soggetti detti beneficiari
(beneficiaries) del trust o per uno scopo specifico stabilito dal settlor. Si precisa che il trustee
è tenuto ad utilizzare i beni conferiti in trust secondo le modalità e le forme individuate
nell’atto istitutivo di trust (oltre a quelle previste, per l’ipotesi della mancata o contraria
disciplina, dalla legge regolatrice del trust) e che deve rendere conto della propria attività;
al termine del trust deve inoltre trasferire i beni ai beneficiari, secondo quanto previsto
dall’atto istitutivo.

Può essere inoltre prevista, seppur non necessariamente, la figura di un “guardiano” con il compito
di supervisione e controllo sull’operato del trustee (figura che, come si vedrà nel prosieguo, deve
essere invece obbligatoriamente prevista nel caso di trust per il “dopo di noi”).
I beni conferiti in trust, e a questo fine trasferiti al trustee, non entrano a far parte del patrimonio
personale del trustee, derivandone che i beni del trust:
– risultano “segregati” in capo al trustee,
– non sono soggetti alle pretese dei creditori personali del trustee e
– non rientrano nell’asse familiare e successorio del trustee2.
Entrando nel merito della specifica disciplina prevista dalla legge sul “dopo di noi”, nella sostanza
si fa riferimento ad un trust “familiare” che presenta essenzialmente lo scopo esclusivo di tutelare
una o più persone con disabilità grave.
Peraltro affinché possano essere applicati i benefici fiscali previsti dall’art. 6, Legge
112/2016, è necessario (i) che beneficiari esclusivi del trust siano solo le persone affette da disabilità grave, (ii) che l’atto istitutivo individui gli obblighi del trustee, con riguardo al
progetto di vita e agli obiettivi di benessere che lo stesso deve promuovere in favore delle
persone con disabilità grave, adottando ogni misura idonea a salvaguardarne i diritti e (iii) che
sia prevista la presenza di un guardiano, preposto al controllo delle obbligazioni individuate
all’atto dell’istituzione del trust.
Pertanto, sono soggetti “essenziali” del trust per il “dopo di noi”:
„ il disponente3;
„ un beneficiario esclusivo che sia affetto da disabilità grave accertata ex Legge 104/92;
„ un guardiano, preposto al controllo dell’adempimento del programma del trust, che deve
essere individuabile per tutta la durata del trust;
i soggetti cui dovrà essere devoluto il patrimonio in trust al termine del medesimo4.
Con riguardo ai beni facenti parte del trust per il “dopo di noi”, l’art. 6 comma 3 lett. e),
Legge 112/2016, precisa che i beni conferiti nel trust possono essere “di qualsiasi natura”,
non essendovi pertanto limitazioni oggettive in tal senso, tutta via gli stessi dovranno essere
destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali del trust.
Si evidenzia altresì come, altra caratteristica specifica del trust per il “dopo di noi”, è rappresentata
dal fatto che l’atto istitutivo del trust deve individuare il termine finale della durata del trust
nella data della morte della persona con disabilità grave.

Vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c.

Il vincolo di destinazione di cui all’art. 2645-ter c.c. è il secondo istituto che la Legge 112/2016
sul “dopo di noi” prevede per la tutela dei soggetti disabili gravi. L’art. 2645-ter c.c. dispone che
“gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati,
per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria,
alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche
amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell’articolo 1322, secondo comma, possono
essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione; per la realizzazione di
tali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente
stesso. I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di
destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall’articolo 2915,
primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo”.
Dalla definizione codicistica si evidenzia come l’atto di destinazione possa essere istituito solo
per la realizzazione di interessi “meritevoli di tutela” ed altresì come oggetto del vincolo di
destinazione possano essere solo beni mobili registrati o immobili e che la destinazione comporti
un “vincolo” sui beni che determina la separazione/segregazione patrimoniale.

Considerazioni conclusive

Il vincolo di destinazione di cui all’art. 2645-ter c.c. è il secondo istituto che la Legge 112/2016
sul “dopo di noi” prevede per la tutela dei soggetti disabili gravi. L’art. 2645-ter c.c. dispone che
“gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati,
per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria,
alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche
amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell’articolo 1322, secondo comma, possono
essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione; per la realizzazione di
tali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente
stesso. I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di
destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall’articolo 2915,
primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo”.
Dalla definizione codicistica si evidenzia come l’atto di destinazione possa essere istituito solo
per la realizzazione di interessi “meritevoli di tutela” ed altresì come oggetto del vincolo di
destinazione possano essere solo beni mobili registrati o immobili e che la destinazione comporti
un “vincolo” sui beni che determina la separazione/segregazione patrimoniale. Con riguardo al vincolo di destinazione cui fa riferimento la legge sul “dopo di noi” si ritiene che il
“gestore” (di cui si dirà a breve) potrebbe essere lo stesso soggetto che opera la destinazione ed
inoltre occorre tenere conto che affinché si possano applicare i benefici fiscali previsti dall’art. 6
della Legge 112/2016, è necessario che:
beneficiari esclusivi del vincolo di destinazione siano solo le persone con disabilità
grave;
l’atto di costituzione del vincolo di destinazione individui gli obblighi del gestore, con
riguardo al progetto di vita e agli obiettivi di benessere che lo stesso deve promuovere in
favore delle persone con disabilità grave, adottando ogni misura idonea a salvaguardarne i
diritti;
– sia prevista la presenza di un controllore, preposto al controllo delle obbligazioni individuate
al momento dell’atto di istituzione del vincolo.
Conseguentemente, dal punto di vista soggettivo, il vincolo di destinazione di cui all’art. 2645-
ter, c.c., istituito secondo la disciplina del “dopo di noi” necessiterà dei seguenti soggetti:
– un costituente;
– un beneficiario affetto da disabilità grave ex Legge 104/92;
– un gestore, che deve perseguire l’interesse meritevole di tutela che configura oggetto
dell’atto;
– un controllore, preposto al controllo dell’adempimento delle obbligazioni imposte all’atto
della costituzione del vincolo, che deve essere individuabile per tutta la durata del vincolo di
destinazione;
– i soggetti cui dovrà essere devoluto il patrimonio vincolato al termine del vincolo
medesimo5.
Dal punto di vista oggettivo, per espressa previsione della norma sul “dopo di Noi”, possono
essere vincolati ex art. 2645-ter c.c. solo beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri6.
Così come sopra evidenziato in materia di trust per il “dopo di noi”, anche l’atto di costituzione
del vincolo di destinazione di cui all’art. 2645-ter c.c. deve individuare il termine finale
della durata del vincolo nella data della morte della persona con disabilità grave.

Fondi speciali disciplinati da contratto di affidamento fiduciario

La legge sul “dopo di noi” prevede inoltre l’utilizzo di “fondi speciali, composti da beni sottoposti a
vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario”7. Nel caso specifico di contratto di affidamento fiduciario che disciplina il fondo speciale, istituito secondo la
disciplina del “dopo di noi”, i soggetti che vengono contemplati sono:

– un fiduciante;
– un beneficiario esclusivo che sia affetto da disabilità grave ex Legge 104/92;
– un fiduciario, che deve perseguire l’interesse meritevole di tutela che configura oggetto
dell’atto;
– un controllore, preposto al controllo dell’adempimento delle obbligazioni previste alla
stipula del fondo speciale, che deve essere individuabile per tutta la durata del vincolo di
destinazione;
i soggetti cui dovrà essere devoluto il patrimonio residuo al termine del vincolo8.
Dal punto di vista oggettivo, l’art. 6 comma 3, lett. e) della Legge 112/2016 afferma che nel fondo
speciale possono essere conferiti beni di qualsiasi natura, mentre con riguardo all’aspetto
temporale, a norma dell’art. 6 comma 3, lett. g) della Legge n. 112/2016, anche il contratto di
affidamento fiduciario che disciplina il fondo speciale deve individuare il termine finale
della durata del vincolo nella data della morte della persona con disabilità grave.
Peraltro, affinché si possano applicare i benefici fiscali previsti dall’art. 6 della Legge 112/2016, è
necessario:
che beneficiari esclusivi del contratto di affidamento fiduciario che disciplina il fondo
speciale siano solo le persone affette da disabilità grave,
– che il contratto di affidamento fiduciario, che disciplina il fondo speciale, individui gli
obblighi del fiduciario, con riguardo al progetto di vita e agli obiettivi di benessere che lo
stesso deve promuovere in favore delle persone con disabilità grave, adottando ogni misura
idonea a salvaguardarne i diritti e
„- che il contratto di affidamento fiduciario che disciplina il fondo speciale individui un
controllore, preposto al controllo delle obbligazioni individuate alla stipula del fondo speciale.

Le agevolazioni fiscali previste dalla legge sul “Dopo di noi”

Allo scopo di agevolare il ricorso agli istituti da essa previsti, la Legge 112/2016 prevede alcuni
benefici fiscali.
Le agevolazioni riguardano:
– la stipula di polizze assicurative, aventi per oggetto il rischio di morte, finalizzate alla tutela
delle persone con disabilità grave, per le quali l’art. 5, Legge n. 112/2016 prevede una maggiore
detraibilità;

– l’istituzione di trust, di vincoli di destinazione ex art. 2645-ter c.c. e di fondi speciali composti da
beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario.
Per tali istituti, l’art. 6, Legge n. 112/2016 prevede, come nel seguito singolarmente analizzato:
(i) l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni all’atto della separazione patrimoniale
(art. 6, comma 4, Legge n. 112/2016);
(ii) l’applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa all’atto della
separazione patrimoniale (art. 6, comma 6, Legge 112/2016);
(iii) l’esenzione dall’imposta di bollo per gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le
copie dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti
in essere o richiesti dal trust, dal gestore del vincolo di destinazione ovvero dal fiduciario nel
contratto di affidamento del fondo speciale (art. 6, comma 7, Legge 112/2016);
(iv) la possibilità, rimessa ai Comuni, di prevedere aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai
fini IMU in capo ai soggetti passivi d’imposta con riguardo ai conferimenti di immobili e di
diritti reali sugli stessi nei trust, ovvero di destinazione ai fondi speciali (art. 6, comma 8, Legge
112/2016);
(v) la deducibilità ex art. 14 comma 1, D.L. 35/2005, delle erogazioni liberali, delle donazioni e
degli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti dei trust o dei fondi speciali,
con limiti al 20% del reddito imponibile e a 100.000,00 euro (art. 6, comma 9, Legge 112/2016).

Detrazione irpef per le spese relative a polizze assicurative

La prima agevolazione fiscale introdotta dalla Legge 112/2016 concerne la detrazione IRPEF del
19% delle spese sostenute per la stipula di polizze assicurative finalizzate alla tutela delle persone
con disabilità grave. Infatti, l’art. 15 comma 1 lett. f ), TUIR, prevede che “a decorrere dal periodo
d’imposta in corso al 31 dicembre 2016, l’importo di euro 530 è elevato a euro 750 relativamente ai
premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con
disabilità grave come definita dall’articolo 3, comma 3, Legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con
le modalità di cui all’articolo 4 della medesima legge”.

Agevolazioni per trust, vincoli di destinazione e contratti di affidamento fiduciario

Venendo alle agevolazioni previste dalla Legge 112/2016 in relazione alla istituzione di trust,
vincoli di destinazione e contratti di affidamento fiduciario, si rileva che le stesse, come anticipato,
sono riconducibili a:
– imposte sulle successioni e donazioni di cui all’art. 2 comma 47 – 53, D.L. 3.10.2006 n. 262,
(conv. Legge 24.11.2006 n. 286);
– imposte di registro, ipotecaria e catastale;
– imposta di bollo.
Con riguardo alle imposte sulle successioni e donazioni, l’art. 6 comma 1, Legge 112/20169
introduce un principio di generale esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni per i beni e i diritti:

– che vengono conferiti in trust a favore di persone con disabilità grave ex art. 3 comma 3,
Legge 104/92 e accertata ai sensi dell’art. 410 della medesima legge ovvero
– gravati da vincoli di destinazione ex art. 2645-ter c.c., a favore di persone con disabilità grave
ex art. 3 comma 3, Legge 104/92 e accertata ai sensi dell’art. 4 della medesima legge ovvero
– destinati a fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati
con contratto di affidamento fiduciario, a favore di persone con disabilità grave ex art. 3
comma 3, Legge 104/92 e accertata ai sensi dell’art. 4 della medesima legge.
Pertanto, in presenza delle condizioni individuate dall’art. 6, Legge 112/2016, “i beni e i diritti
conferiti” in trust, gravati da vincoli di destinazione ex art. 2645-ter c.c. o destinati a fondi speciali
disciplinati da contratti di affidamento fiduciario, in favore di disabili gravi, non scontano
l’imposta sulle successioni e donazioni, a prescindere, pertanto, dal rapporto tra disponente
e beneficiario e dal valore dei beni trasferirti (e comunque, senza erodere la franchigia)11 .
Con riguardo alla devoluzione del patrimonio residuo alla morte del disabile, la norma agevolativa
all’art. 6, comma 512, Legge 112/2016 prevede che in caso di morte del beneficiario (del trust,
del vincolo di destinazione o del fondo speciale), il trasferimento del patrimonio residuo sia
soggetto all’imposta sulle successioni e donazioni secondo le regole ordinarie, prendendo in
considerazione il rapporto di parentela o coniugio intercorrente tra disponente, fiduciante e
destinatari del patrimonio residuo.
In caso di premorienza del beneficiario disabile rispetto al disponente, a norma dell’art. 6 comma
4, Legge 112/2016, trova applicazione l’esenzione dall’imposta sulle successioni e donazioni
e dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale. Quindi, se i beni tornassero al disponente,
l’imposta sulle successioni e donazioni non risulterebbe dovuta neppure al momento dello
scioglimento del vincolo.
In conclusione, per quanto concerne la tassazione del trust, del vincolo di destinazione di cui all’art.
2645-ter c.c. e del fondo speciale disciplinato con contratto di affidamento fiduciario “dopo di
noi”, l’imposta sulle successioni e donazioni sarà dovuta solo al momento dell’assegnazione del patrimonio residuo al destinatario finale e qualora il destinatario finale sia soggetto
diverso dal disponente, determinandone la misura sulla base del rapporto esistente tra
disponente e destinatario finale.
Pertanto, da un lato la costituzione del vincolo (con o senza
trasferimento) a favore del disabile grave, in presenza delle condizioni individuate dalla norma, è
sempre agevolata, dall’altro lato, invece, il successivo trasferimento del patrimonio separato, ad
un soggetto diverso dal disponente, sconta l’imposta in misura ordinaria, da determinare sulla
base del rapporto tra disponente e destinatario finale.
Con riguardo alle imposte di registro, ipotecarie e catastali, l’art. 6 comma 6, Legge 112/201613
prevede che le stesse siano applicate in misura fissa (200,00 euro ciascuna, secondo la misura
attuale), in presenza delle condizioni individuate dalla norma, ai trasferimenti di beni e di diritti
in favore di:
– trust istituiti in favore di disabili gravi;
– vincoli di destinazione di cui all’art. 2645-ter c.c. a favore di disabili gravi;
– fondi speciali composti di beni sottoposti a vincoli di destinazione e regolati dal contratto
fiduciario, in favore di disabili gravi.
Con riguardo all’imposta di bollo, l’art. 6 comma 7, Legge 112/201614 prevede l’esenzione
dall’imposta di bollo per tutta una serie di atti e documentazione posti in essere o richiesti dal
trust, dal gestore del vincolo di destinazione ovvero dal fiduciario del fondo speciale, in presenza
delle condizioni individuate dall’art. 6 comma 3, Legge 112/2016.

Deducibilità dal reddito complessivo delle erogazioni liberali e delle donazioni

Il comma 9 del medesimo art. 6, Legge 112/2016 prevede altresì che alle erogazioni liberali, alle donazioni e agli altri atti a titolo gratuito effettuati dai privati nei confronti di trust ovvero dei fondi speciali di cui al comma 3 dell’articolo 1 si applicano le detrazioni previste dall’articolo 83, comma 1, secondo periodo, D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e le deduzioni di cui al comma 2 del predetto articolo 83 con il limite ivi indicato elevato al 20 per cento del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 100.000 euro annui15.

Imu

La Legge 112/2016 stabilisce, infine, la possibilità, rimessa ai Comuni, di prevedere aliquote
ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell’IMU in capo ai soggetti passivi d’imposta con riguardo ai conferimenti di immobili e di diritti reali sugli stessi nei trust ovvero di loro destinazione ai fondi
speciali.

Condizioni di operatività delle agevolazioni fiscali

Le esenzioni e le agevolazioni introdotte dalla Legge 112/2016 risultano applicabili solo in
presenza delle specifiche condizioni individuate dall’art. 6 della medesima legge, in relazione
a trust, vincoli di destinazione ex art. 2645-ter c.c. e fondi speciali composti da beni sottoposti a
vincolo di destinazione disciplinati con contratto di affidamento fiduciario16.
In primo luogo, l’art. 6 comma 2, Legge 112/2016 dispone che le agevolazioni previste dall’art.
6 medesimo possano trovare applicazione a condizione che trust, fondi speciali e vincoli di
destinazione ex art. 2645-ter c.c. perseguano come finalità esclusiva l’inclusione sociale, la
cura e l’assistenza delle persone con disabilità grave in favore delle quali sono istituiti.
Tale
finalità – prosegue la norma – deve essere espressamente indicata nell’atto istitutivo del trust,
nel regolamento dei fondi speciali ovvero nell’atto istitutivo del vincolo di destinazione.

In secondo luogo, il comma 3 dell’art. 6, Legge 112/2016 individua una serie di altre condizioni
che debbono sussistere, congiuntamente, perché trovino applicazione le agevolazioni previste
dall’art. 6 medesimo, ed in particolare:
a. l’istituzione del trust ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali
di cui al comma 3 dell’articolo 1 ovvero la costituzione del vincolo di destinazione di cui
all’articolo 2645-ter c.c., siano fatti per atto pubblico;
b. l’atto istitutivo del trust ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi
speciali di cui al comma 3 dell’articolo 1 ovvero l’atto di costituzione del vincolo di destinazione
di cui all’articolo 2645-ter, c.c.
– identifichino in maniera chiara e univoca i soggetti coinvolti e i rispettivi ruoli;
– descrivano la funzionalità e i bisogni specifici delle persone con disabilità grave, in
favore delle quali sono istituiti e
– indichino le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei
bisogni delle persone con disabilità grave, comprese le attività finalizzate a ridurre il
rischio della istituzionalizzazione delle medesime persone con disabilità grave;
c. l’atto istitutivo del trust ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi
speciali di cui al comma 3, articolo 1 ovvero l’atto di costituzione del vincolo di destinazione
di cui all’articolo 2645-ter c.c. individuino, rispettivamente, gli obblighi del trustee, del
fiduciario e del gestore, con riguardo al progetto di vita e agli obiettivi di benessere
che lo stesso deve promuovere in favore delle persone con disabilità grave, adottando
ogni misura idonea a salvaguardarne i diritti; l’atto istitutivo ovvero il contratto di affidamento
fiduciario ovvero l’atto di costituzione del vincolo di destinazione devono inoltre indicare gli
obblighi e le modalità di rendicontazione a carico del trustee o del fiduciario o del gestore;d. gli esclusivi beneficiari del trust ovvero del contratto di affidamento fiduciario che
disciplina i fondi speciali di cui al comma 3, articolo 1 ovvero del vincolo di destinazione
di cui all’articolo 2645-ter c.c. siano le persone con disabilità grave;
e. i beni, di qualsiasi natura, conferiti nel trust o nei fondi speciali di cui al comma 3, articolo 1 ovvero
i beni immobili o i beni mobili iscritti in pubblici registri gravati dal vincolo di destinazione di
cui all’articolo 2645-ter c.c. siano destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità
assistenziali del trust ovvero dei fondi speciali o del vincolo di destinazione;
f. l’atto istitutivo del trust ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi
speciali di cui al comma 3, articolo 1 ovvero l’atto di costituzione del vincolo di destinazione di
cui all’articolo 2645-ter del codice civile individuino il soggetto preposto al controllo delle
obbligazioni imposte all’atto dell’istituzione del trust o della stipula dei fondi speciali
ovvero della costituzione del vincolo di destinazione a carico del trustee o del fiduciario
o del gestore. Tale soggetto deve essere individuabile per tutta la durata del trust o dei fondi
speciali o del vincolo di destinazione;
g. l’atto istitutivo del trust ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi
speciali di cui al comma 3 dell’articolo 1 ovvero l’atto di costituzione del vincolo di destinazione
di cui all’articolo 2645-ter, c.c. stabiliscano il termine finale della durata del trust ovvero
dei fondi speciali di cui al comma 3, articolo 1 ovvero del vincolo di destinazione di cui
all’articolo 2645-ter c.c. nella data della morte della persona con disabilità grave;
h. l’atto istitutivo del trust ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi
speciali di cui al comma 3, articolo 1 ovvero l’atto di costituzione del vincolo di destinazione
di cui all’articolo 2645-ter c.c. stabiliscano la destinazione del patrimonio residuo.

1 Il trust non risulta espressamente disciplinato da alcuna legge italiana, se non per gli aspetti fiscali; infatti ne viene fatto espressamenterichiamo, ad esempio, all’interno dell’art. 73 del TUIR ovvero all’interno della qui trattata Legge 112/2016. Posto che risulta assente unadisciplina nazionale interna del trust, qualora i genitori di un disabile grave intendessero istituire un trust per tutelare e proteggere il proprio figlio disabile dopo la loro morte, dovrebbero scegliere, nell’atto istitutivo, di applicare al trust del “dopo di noi” da loro istituito una legge estera che preveda il trust.

2 Peraltro, i beni medesimi, possono essere posti al riparo da eventuali pretese da parte di ulteriori terzi quali (i) i creditori del settlor/disponente (infatti, salvi i termini e le condizioni di cui alla revocatoria ordinaria e fallimentare, i beni non sono più di sua proprietà, essendosene questi spossessato all’atto della costituzione del trust) e (ii) i creditori dei beneficiari, fino a quando essi non ricevano detti beni con successivo passaggio dal trustee.

3 Si segnala come sia il Consiglio Nazionale del Notariato, sia l’Agenzia delle Entrate (risposta ad interpello 954-909/2016) si siano espressi a favore della possibilità di costituire, nell’ambito della disciplina del “dopo di noi”, un trust autodichiarato (in cui pertanto disponente e trustee siano la medesima persona; ad esempio si pensi al caso di genitore che sia disponente e trustee di trust a favore del figlio disabile).

4 A tal riguardo, si evidenzia come lo Studio 3-2017/C del Consiglio Nazionale del Notariato ha rilevato che la disposizione normativa non pare limitare la scelta dei soggetti a cui sarà devoluto il patrimonio, pertanto è ritenuto ammissibile sia che il patrimonio residuo torni, al termine del trust, al disponente, sia che venga devoluto a terzi soggetti, diversi dal disponente.

5 Il già citato Studio 3-2017/C del Consiglio Nazionale del Notariato rileva come la norma non escluda, peraltro, che il patrimonio residuo torni, al termine del vincolo, al medesimo costituente o ad un soggetto terzo, diverso dal costituente.

6 Sul tema si rileva che era stata oggetto di dibattito in dottrina la possibilità di vincolare beni diversi da quelli citati dalla norma, tuttavia la Legge112/2016 è chiara nel circoscrivere la possibilità di utilizzo del vincolo ai soli beni mobili registrati ed immobili (scelta peraltro criticata dal Consiglio Nazionale del Notariato nello Studio sopra citato, dove veniva rilevato che “destinare solo un bene immobile in non pochi casi potrebbe rivelarsi operazione insufficiente alla realizzazione degli interessi del disabile grave che, se pur certamente ha bisogno di un tetto sotto il quale abitare, non può fare a meno di risorse monetarie per il soddisfacimento delle necessità della vita quotidiana”).

7 Considerato che la norma parla di fondo speciale composto da beni sottoposti a vincolo di destinazione, che debbono essere disciplinati dal contratto di affidamento fiduciario, pare utile richiamare la definizione di “contratto di affidamento fiduciario” fornita da autorevole dottrina (M. Lupoi, “Il contratto di affidamento fiduciario”, Rivista del Notariato, 3, 2012, p. 513 ss.) secondo cui lo stesso è qualificabile come “il contratto per mezzo del quale un soggetto, affidante, conviene con un altro, affidatario, l’individuazione di taluni beni da impiegare a vantaggio di uno o più soggetti in forza di un programma, la cui attuazione è rimessa all’affidatario”. L’elemento essenziale della definizione del contratto di affidamento fiduciario poc’anzi delineata è il “programma”: secondo la citata dottrina, infatti, il programma è l’oggetto del contratto, in quanto l’affidamento fiduciario fa sorgere in capo al fiduciario l’obbligo di operare in un certo modo e in vista di un certo fine sui beni affidati.

8 Come per trust e vincolo di destinazione, è stato rilevato dallo Studio 3-2017/C del Consiglio Nazionale del Notariato citato che la norma non esclude, peraltro, che il patrimonio residuo torni, al termine del vincolo, al medesimo fiduciante o ad un soggetto terzo.

9 Che testualmente prevede quanto segue: “i beni e i diritti conferiti in trust ovvero gravati da vincoli di destinazione di cui all’articolo 2645-terdel codice civile ovvero destinati a fondi speciali di cui al comma 3 dell’articolo 1, istituiti in favore delle persone con disabilita’ grave come definita dall’articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all’articolo 4 della medesima legge, sono esenti dall’imposta sulle successioni e donazioni prevista dall’articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni”.

10 Nella risposta interpello 11.12.2019 n. 513, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le esenzioni dalle imposte sulle successioni e donazioni per i trust “dopo di noi”, previste dall’art. 6 della Legge 112/2016, possono trovare applicazione solo qualora, al momento della dotazione del trust, in capo al beneficiario sia stato riconosciuto uno stato di disabilità grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 e 4 della Legge 104/92. Ove l’attestazione dello stato di disabilità giunga in un secondo momento, i contribuenti potranno chiedere il rimborso dell’importo pari alla differenza tra l’imposta “ordinaria” pagata al momento della dotazione iniziale di beni in trust e l’imposta agevolata prevista dalla legge sul “dopo di noi” (Legge 112/2016).

11 Tutto ciò in luogo della disciplina generale relativa a donazione/successione in favore di soggetto disabile, posto che l’imposta sarebbe dovuta, sulla somma eccedente la franchigia di 1.500.000 euro, con l’aliquota del: 4% ove il beneficiario disabile grave fosse parente in linea retta o coniuge del disponente/fiduciante/concedente, del 6% ove il beneficiario disabile grave fosse fratello o sorella, oppure parente fino al 4° grado, oppure affine in linea retta o affine in linea collaterale fino al 3° grado del disponente/fiduciante/concedente ovvero dell’8% in tutti gli altri casi.

12 Che testualmente prevede quanto segue: “al di fuori dell’ipotesi di cui al comma 4, in caso di morte del beneficiario del trust ovvero del contratto che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell’articolo 1 ovvero del vincolo di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile istituito a favore di soggetti con disabilità grave, come definita dall’articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all’articolo 4 della medesima legge, il trasferimento del patrimonio residuo, ai sensi della lettera h) del comma 3 del presente articolo, è soggetto all’imposta sulle successioni e donazioni prevista dall’articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, in considerazione del rapporto di parentela o coniugio intercorrente tra disponente, fiduciante e destinatari del patrimonio residuo”.

13 Che testualmente prevede quanto segue: “ai trasferimenti di beni e di diritti in favore dei trust ovvero dei fondi speciali di cui al comma 3 dell’articolo 1 ovvero dei vincoli di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile, istituiti in favore delle persone con disabilità grave come definita dall’articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all’articolo 4 della medesima legge, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa”.

14 Che testualmente prevede quanto segue: “Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal trustee ovvero dal fiduciario del fondo speciale ovvero dal gestore del vincolo di destinazione sono esenti dall’imposta di bollo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642”. 15 Sul tema, l’Agenzia delle Entrate ebbe modo di specificare, con Circ. 4.4.2017 n. 7, che, per godere della deduzione, è necessario che l’erogazione sia effettuata tramite versamento bancario o postale o sistemi di pagamento quali bancomat, carte di credito, assegni bancari e circolari, conservando la ricevuta del versamento bancario o postale, l’estratto conto della società che gestisce il bancomat o la carta di credito ed in caso di assegno bancario o circolare, la ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata; risulta altresì necessario che dalla documentazione che attesta il versamento sia desumibile la natura liberale di esso.

16 Secondo il citato Studio 3-2017/C del Consiglio Nazionale del Notariato, l’assenza delle condizioni individuate dall’art. 6 della Legge 112/2016 non configura una causa di nullità dei negozi sopra indicati, ma solo un motivo di inapplicabilità del regime fiscale di favore previsto dalla Legge 112/2016.

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