Il trust per la tutela di persone con disabilità
Alessandra Cocchi
La Legge 112/2016 “Dopo di Noi” ha previsto incentivi fiscali per i genitori che istituiscono un Trust a favore del figlio disabile. Questa la struttura: i genitori apportano in Trust i beni ereditari che per legge spettano al figlio disabile (quota di legittima), vincolandoli al mantenimento del figlio dopo la loro morte, secondo il progetto di vita previsto dagli stessi genitori.
I beni sono gestiti dal Trustee mentre beneficiario unico delle spettanze economiche è il figlio disabile. Alla morte del figlio i beni ritorneranno ai genitori, se ancora in vita, ovvero ai soggetti da loro indicati. I genitori nominano un cosiddetto “Guardiano”, persona di loro fiducia con poteri di controllo sull’operato del Trustee, potendo ad esempio revocarlo in ogni momento, anche senza giusta causa.
Con il Trust Dopo di Noi il baricentro decisionale riguardo alla vita del figlio disabile passa ai genitori, esautorando di fatto il tandem Giudice tutelare – Amministratore di sostegno, i quali si limiteranno a controllare che non vi siano malversazioni e che siano rispettate le volontà dei disponenti. Controlli che peraltro il sistema di pesi e contrappesi del Trust già prevede di default, ad esempio attraverso la su citata autotutela, ovverosia il potere, in capo al Guardiano, di sostituire con effetto immediato il Trustee senza che sia necessaria una sentenza.
Ma in quale momento i beni possono essere apportati al trust? I genitori possono scegliere tra diverse opzioni. Ad esempio possono istituire il trust e solo successivamente conferire i beni mediante testamento, mantenendo quindi la piena disponibilità dei propri beni sino alla morte. In tali casi il Trust diventa pienamente attivo solamente dopo la loro scomparsa.
In alternativa, i genitori possono decidere di apportare subito dei beni in trust, quindi durante la loro vita. Il trust pertanto inizia contestualmente ad operare con due principali benefici. In primis, anticipare il “Dopo di Noi” al “Durante Noi” può consentire di testare il funzionamento del trust ed eventualmente aggiustare il tiro finché si è in vita. In secundis, soprattutto, i beni apportati in trust sono segregati, uscendo cioè di fatto dal patrimonio dei genitori e non potendo conseguentemente più essere aggrediti dai loro creditori.
Infine il tema di chi possa essere il Trustee. Nei Trust Dopo di Noi spesso gli stessi genitori ricoprono inizialmente il ruolo di Trustee. Trattasi di una prassi accettata dai giudici tutelari perché ritenuta in linea con le finalità della legge del 2012. Trustee successivi potranno essere persone di fiducia nominati dagli stessi genitori oppure soggetti professionali.
Ma in quale momento i beni
possono essere apportati al trust?
I genitori possono scegliere tra diverse opzioni. Ad esempio possono istituire il trust e solo successivamente conferire i beni mediante testamento, mantenendo quindi la piena disponibilità dei propri beni sino alla morte. In tali casi il Trust diventa pienamente attivo solamente dopo la loro scomparsa.
In alternativa, i genitori possono decidere di apportare subito dei beni in trust, quindi durante la loro vita. Il trust pertanto inizia contestualmente ad operare con due principali benefici. In primis, anticipare il “Dopo di Noi” al “Durante Noi” può consentire di testare il funzionamento del trust ed eventualmente aggiustare il tiro finché si è in vita. In secundis, soprattutto, i beni apportati in trust sono segregati, uscendo cioè di fatto dal patrimonio dei genitori e non potendo conseguentemente più essere aggrediti dai loro creditori.
Infine il tema di chi possa essere il Trustee. Nei Trust Dopo di Noi spesso gli stessi genitori ricoprono inizialmente il ruolo di Trustee. Trattasi di una prassi accettata dai giudici tutelari perché ritenuta in linea con le finalità della legge del 2012. Trustee successivi potranno essere persone di fiducia nominati dagli stessi genitori oppure soggetti professionali.
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