Trust “Dopo di noi”: unica opportunita’?

Alessandra Cocchi – Federico Cocchi – Davide Greco

Introduzione

Dopo un lungo dibattito parlamentare, il 25 giugno 2016 veniva approvata la Legge 22 giugno 2016, n. 112 (di seguito, anche, “Dopo di Noi”). Si tratta di una disposizione che prende le mosse dalla esigenza di introdurre nuove forme di sostegno alla “inclusione sociale delle persone con limitazioni funzionali, invalidità o cronicità gravi” prevedendo una serie di strumenti finalizzati ad assicurare l’assistenza, la cura e la protezione dei soggetti con disabilità grave, anche in un periodo successivo rispetto alla morte dei genitori (da qui, appunto, la definizione “dopo di noi”).

In questo contesto, assumono indubbia rilevanza le importanti disposizioni di carattere fiscale inserite nella Legge Dopo di Noi ed aventi quale obiettivo principale proprio quello di consentire la realizzazione di un “Programma di vita” anche in un periodo successivo rispetto alla morte dei genitori della persona disabile.

Nel presente contributo, dopo aver brevemente individuato ed analizzato le agevolazioni fiscali previste dalla Legge “Dopo di Noi” in materia di trust cercheremo di comprendere se, il passaggio, ancorché non ufficializzato, dalla cd. “tassazione in entrata” alla cd. “tassazione in uscita” delle attribuzioni in trust, abbia “depotenziato” l’utilità ed il vantaggio del cd. trust “Dopo di Noi”.

Agevolazioni per il trust

Al ricorrere delle “stringenti condizioni” individuate dall’articolo 6, commi 2 e 3 della Legge “Dopo di Noi vengono previste specifiche esenzioni/agevolazioni tributarie.
In particolare, è previsto un regime di esenzione totale dall’imposta sulle successioni e donazioni (ex art. 2, commi da 47 a 49, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262) con riferimento agli atti con i quali beni e diritti vengono conferiti in trust, oppure gravati da vincoli di destinazione oppure destinati a fondi speciali disciplinati con contratto di affidamento fiduciario.

Inoltre:

1. le “erogazioni” disposte in vita dal trust, volte alla realizzazione del cd. Progetto di vita, nel silenzio della Legge, si deve ritenere (opinione condivisa) siano escluse da imposizione;
2. in caso di premorienza del beneficiario disabile al genitore, il ri-trasferimento dei beni devoluti in trust al genitore non sconterà alcuna imposta di successione e donazione (invece, le imposte di registro, ipotecaria e catastale saranno dovuta ma solo in misura fissa);
3. infine, con riguardo alla devoluzione del patrimonio residuo alla morte della persona disabile (evento successivo alla morte dei genitori e quindi necessariamente a favore di un parente o di un soggetto terzo), viene previsto che il trasferimento del cd. “residuo attivo” debba essere assoggettato all’imposta sulle successioni e donazioni secondo le regole ordinarie, prendendo in considerazione quindi, il rapporto di parentela intercorrente tra il disponente e il destinatario del patrimonio residuo.

In attesa che la Bozza di Circolare dello scorso agosto venga trasfusa in un documento ufficiale

In attesa che la Bozza di Circolare dello scorso agosto venga trasfusa in un documento ufficiale dandone conferma definitiva, sembrerebbe che l’Agenzia delle Entrate propenda, con la Risposta ad Interpello 15 febbraio 2021, n. 106, – superando il proprio precedente orientamento – per l’imponibilità delle attribuzioni in trust al momento della devoluzione al beneficiario (cd. “tassazione in uscita”). Ciò a condizione che si verifichi un effettivo arricchimento di quest’ultimo. Tale conclusione è stata poi ribadita nelle successive Risposte ad Interpello del 18 maggio 2021 (nn. 351 e 352). Il nuovo orientamento, salvo ulteriori sorprese, pone l’Agenzia delle Entrate in linea con la posizione maggioritaria espressa dalla Corte di Cassazione (Cass. nn. 15453/19, 15455/19, 15456/19; nn. 16699, 16700, 16701, 16702, 16703, 16704 e 16705/19; n. 22097/20; 10256/20) sancendo, in definitiva, la tassazione del trust solo “in uscita” e cioè all’assegnazione dei beni al beneficiario finale. Tale “cambio di rotta” pone indubbiamente la questione di comprendere se la realizzazione del cd. Progetto di vita di una persona fragile sia meglio raggiungibile attraverso un cd. Trust “Dopo di Noi” ovvero per il tramite di un normale Trust cd. “familiare”. Infatti, se fino ad oggi la Legge “Dopo di Noi” offriva agevolazioni fiscali, ancorché significative solo per patrimoni consistenti, il passaggio alla cd. tassazione in uscita pone, indubbiamente alle famiglie e agli operatori il trust cd. “familiare” come una possibile alternativa al Trust “Dopo di Noi”

Riepilogo e conclusioni

In attesa dell’ufficializzazione, con la Circolare di prossima pubblicazione, della cd. “tassazione in uscita” ci si domanda quale “utilità” potrebbe avere il trust Dopo di Noi nel mutato contesto tributario.

Infatti, il principale vantaggio che la Legge “Dopo di Noi” prevede è, come visto, l’esenzione totale dall’imposta sulle successioni e donazione con riferimento agli atti con i quali beni e diritti vengono conferiti in trust.

Tale vantaggio, tuttavia, è stato ridimensionato dell’introduzione della tassazione ordinaria solo in “uscita” con una completa defiscalizzazione dell’apporto dei beni in trust. Restano le ulteriori “agevolazioni” previste dalla Legge “Dopo di Noi”, che tuttavia, potrebbero non bastare a giustificare la scelta del Trust Dopo di Noi rispetto al trust familiare.

Sappiamo, infatti, che:

1. è orientamento consolidato della Cassazione che il ri-trasferimento dei beni al disponente non sconta l’applicazione dell’imposta di successione e donazione;

2. le erogazioni al beneficiario disabile rientrano, di fatto, nell’obbligo di mantenimento che il genitore ha nei confronti dei figli e, in ogni caso, sarebbero coperte dalla franchigia speciale – e pertanto esenti da imposta – sino al non trascurabile importo di euro 1.500.000.

In conclusione, qualora l’Agenzia dovesse confermare l’orientamento dei giudici di legittimità anche sulla neutralità del ri-trasferimento dei beni in capo al disponente, il passaggio dalla tassazione “in entrata” a quella “in uscita” avrebbe l’effetto di rendere meno significativi i vantaggi fiscali previsti per i Trust Dopo di Noi.

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