Trust interposto e imposta di successione: le novità della Circolare 34/E del 20 ottobre 2022

Alessandra Cocchi

LA NOSTRA ANALISI

La neo pubblicata circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 34/E del 20 ottobre 2022 tra le tante tematiche affrontate torna ad occuparsi – anche – del tema “trust interposto”.

Viene confermato che nell’ipotesi in cui un trust sia considerato interposto, il reddito di cui “appare titolare” quest’ultimo debba essere assoggettato ad imposizione, per “imputazione” (meccanismo “look through”), direttamente in capo all’interponente, secondo le categorie previste dall’articolo 6 del TUIR.

Novità di rilievo è che l’Agenzia estende gli effetti dell’interposizione anche ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni. Estensione, che in passato era stata negata. Si veda, da ultimo, la Risposta ad Interpello n. 359/2022.

Quindi in caso di trust considerato interposto, alla morte del disponente, i beni conferiti in trust rientrerebbero, ai soli fini dell’imposta di successione, nel calcolo dell’attivo ereditario di cui all’articolo 8 del TUS.

In questo contesto è utile riepilogare quali sono gli indicatori di interposizione attraverso un excursus storico della disciplina.

Il tema del trust interposto è stato per la prima volta trattato dalla Circolare ministeriale 43/2009 in materia di scudo fiscale.

Successivamente, con Circolare n. 61/E del 2010 l’Amministrazione finanziaria ha, prima chiarito che “ogniqualvolta il potere di gestire e disporre dei beni permane in tutto o in parte in capo al disponente e ciò emerge non soltanto dall’atto istitutivo del trust ma anche da elementi di mero fatto e non si verifica, quindi, il reale spossessamento di quest’ultimo, il trust deve considerarsi inesistente dal punto di vista dell’imposizione dei redditi da esso prodotti” e successivamente, ampliato la casistica previgente di trust interposti.

Con le integrazioni del 2010,   le fattispecie – individuate dall’Agenzia delle Entrate –  di trust interposto, sono arrivate sino a 8 (più  una fattispecie di chiusura).  Trattasi delle ipotesi di:

  1. trust in cui il disponente o il beneficiario possano far cessare il trust liberamente in ogni momento, generalmente a proprio vantaggio o anche a vantaggio di terzi;
  2. trust in cui il disponente sia titolare del potere di designare in qualsiasi momento sé stesso come beneficiario;
  3. trust in cui il trustee non possa esercitare i propri poteri senza il consenso del disponente o del beneficiario;
  4. trust in cui il disponente sia titolare del potere di porre termine anticipatamente al trust, designando sé stesso e/o altri come beneficiari;
  5. trust in cui  il beneficiario ha diritto di ricevere attribuzioni di patrimonio dal trustee;
  6. trust in cui il trustee debba tener conto delle indicazioni fornite dal disponente in relazione alla gestione del patrimonio e del reddito da questo generato;
  7. trust in cui il disponente possa modificare i beneficiari nel corso della vita del trust;
  8. trust in cui il l disponente possa indicare soggetti ai quali il trustee debba concedere prestiti.

Con una clausola di chiusura, l’Agenzia (come detto) è giunta poi ad affermare, più in generale, che il trust sia da considerare fiscalmente interposto in tutti i casi in cui i poteri del trustee risultino limitati in tutto o in parte, o anche soltanto meramente condizionati, dall’ingerenza del disponente o dei beneficiari.

Sulla rilevanza della clausola generale di cui sopra si è (successivamente) espressa anche la Guardia di Finanza con circolare n. 1/2018 la quale, – al pari dell’Agenzia delle entrate – ha considerato fiscalmente inesistente il trust ove, a valle di un accertamento in fatto, risulti che l’attività di quest’ultimo sia “eterodiretta dalle istruzioni vincolanti riconducibili al disponente ovvero ai beneficiari”.

Il tema è stato trattato nella Risposta ad Interpello n. 381 del 11 settembre 2019. L’Agenzia delle Entrate ha precisato che il trust in questione doveva considerarsi interposto a causa della presenza di poteri “autorizzatori” esclusivi in capo al disponente che, di fatto, esautoravano il trustee dal potere di amministrazione e gestione del trust.

Anche nel corso del 2021, l’Agenzia delle entrate è tornata sul tema dell’interposizione del trust.

In particolare, nella Risposta n. 398 del 10 giugno 2021, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che costituisce ipotesi di trust interposto quella in cui l’attività del trustee risulti eterodiretta dalle istruzioni vincolanti riconducibili al disponente o ai beneficiari. Concetto nuovamente ribadito – in parte – nella Risposta n. 796 del 1° dicembre 2021,  ove l’Agenzia delle Entrate  ha indicato che costituisce ipotesi di trust interposto quella in cui i beneficiari possono ingerirsi nella gestione del patrimonio del trust.

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