Irrilevanza fiscale delle erogazioni ai beneficiari e trust non residenti

Alberto Righini

La mancanza della titolarità della fonte del reddito in capo ai beneficiari di un trust può essere superata solo nel caso di trust «trasparente», con diretta «spettanza» dei redditi ai beneficiari. Negli altri casi, invece, il reddito del trust si «patrimonializza», e quanto distribuito al benefi ciario non è fiscalmente imponibile. In questi casi, quindi, non si pone
tanto il rischio di un trattamento discriminatorio dei trusts non residenti in relazione ai redditi, non di fonte italiana, distribuiti ai beneficiari del trust, quanto semmai il rischio di una localizzazione del trust in un territorio a fiscalità privilegiata, come stratagemma per evitare ogni livello di tassazione, che andrà fronteggiato attraverso le clausole
di contrasto all’esterovestizione dei redditi del trust.

Trust non residenti e interpretazione ministeriale

Sulla scia del «dialogo» di Stevanato e Semino (1), che individua alcune aree di criticità nella fiscalità del trust, nel presente intervento si vuole evidenziare un’ulteriore incongruenza nel sistema dell’imposizione diretta del trust e dei suoi beneficiari, con particolare riferimento a trust non residenti. Dalle esemplificazioni che seguono vedremo che a parità di condizioni, in termini di reddito prodotto dal trust e relativa erogazione ai beneficiari, si riscontrano profonde differenze in sede di tassazione complessiva a seconda che la residenza fiscale del trust sia nello Stato o all’estero. Queste differenze, in ambito comunitario, determinano una discriminazione tra soggetti residenti e non residenti (comunitari) che deve portare a concludere che la disciplina delineata dal nostro legislatore presenta profili di incompatibilità con il diritto comunitario. Il sistema deli- neato dal nostro legislatore per coordinare la fiscalita` del trust con quella dei suoi eventuali beneficiari (2) e` improntato sul riconoscimento di un’autonoma tassazione in capo ai trusts che ne ha comportato l’inclusio- ne tra i soggetti passivi IRES ex art. 73, comma 1, lett. b), c), d), del T.U.I.R. In conseguenza di cio`, il reddito del trust, determinato in capo allo stesso facendo riferimento ai principi generali dell’ordinamento, che poggiano sulla residenza fiscale del soggetto (3) e sull’oggetto dell’attività esercitata (commerciale o meno) (4), e` di solito autonomamente dichiara- to dal trust stesso e tassato in capo allo stesso, salva la presenza di beneficiari individuati (5), nel qual caso, come piu` volte rilevato su Dialoghi, opera il criterio dell’imputazione per trasparenza, indipendentemente dall’effettiva percezione del reddito da parte dei beneficiari (6).

È percepibile in questi meccanismi la somiglianza con il meccanismo analitico-documentale di coordinamento tra tassazione dei soci e delle società. Non a caso, è al fine di evitare doppie imposizioni che l’interpretazione ministeriale (7) esclude rilevanza reddituale alla effettiva percezione dei redditi da parte dei beneficiari, considerandola una mera movimentazione finanziaria ininfluente ai fini della determinazione del reddito. Sulla base dello stesso principio (evitare la doppia imposizione), l’Amministrazione chiarisce ancora che nell’eventualità, peraltro non infrequente, che i beneficiari di un trust siano identificati successivamente, «i redditi conseguiti e correttamente tassati in capo al trust prima della individuazione dei beneficiari (quando il trust era ‘‘opaco’’), non possono scontare una nuova imposizione in capo a questi ultimi a seguito della loro distribuzione». Quest’ultima notazione interpretativa, peraltro ineccepibile dal punto
di vista di coerenza dell’ordinamento poiche´ orientata ad evitare il crearsi di fenomeni di doppia imposizione, determina di fatto una deroga nell’indicato quadro normativo che regola la tassazione del trust e dei suoi beneficiari. Infatti in assenza di tale interpretazione ministeriale, facendo riferimento al mero quadro normativo, si sarebbe dovuto ritenere che quanto erogato da un trust ad un soggetto (beneficiario) al di fuori dell’ipotesi legislativamente disciplinata della trasparenza, e quindi anche nell’ipotesi presa in considerazione dall’Amministrazione finanziaria (erogazione di redditi già tassati in capo ad un trust opaco), è fiscalmente rilevante in capo al beneficiario poiche´ reddito di capitale ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. g-sexies), del T.U.I.R. (8). Sul piano sistematico, rispetto ai redditi prodotti da societa`, manca per i trusts qualsiasi imposizione aggiuntiva, in capo al beneficiario, rispetto a quella scontata dall’ente erogante. L’interpretazione ministeriale, secondo cui i redditi che hanno subito una tassazione in capo al trust non possono scontare una nuova imposizione in capo ai beneficiari a seguito della loro distribuzione, sembrerebbe trovare applicazione limitatamente al caso di trusts residenti, per i quali, sempre e comunque risulta soddisfatto il presupposto per l’esenzione indicato dall’Agenzia delle entrate (assolvimento dell’imposta in capo al trust) (9).
Per i trusts non residenti infatti, il «presupposto» puo` aversi limitatamente ai redditi (eventualmente) prodotti nello Stato (10), poiche´ solo relativamente a questi, in applicazione dell’art. 23 del T.U.I.R., il soggetto non residente (trust) e` tenuto ad assolvere l’imposta nello Stato; i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato dal trust non residente sono infatti ai fini impositivi fiscalmente irrilevanti per il nostro ordinamento.
In conseguenza di quanto indicato, si dovrebbe ritenere che il principio ministeriale «d’esenzione», in un’accezione rigorosa ma d’altronde giustificata dalla necessita` di evitare doppie imposizioni, trova applicazione sempre nel caso di trusts residenti e marginalmente (o se vogliamo difficilmente) in caso di trusts non residenti dove quindi, in sede di distribuzione dei redditi ai beneficiari, si verificherebbe tendenzialmente una tassazione in capo agli stessi (11). Per cui in caso di trust residente, poichè i redditi conseguiti e correttamente tassati in capo al trust prima della individuazione dei beneficiari (ovvero quando il trust era opaco) non possono scontare una nuova imposizione quando, una volta che i beneficiari sono stati identificati, sono distribuiti a quest’ultimi, si ha che in capo ai beneficiari tali redditi non subiscono un’imposizione. Diversamente si ha che se il trust e` non residente, il reddito distribuito ai beneficiari residenti (sempre dopo che questi sono stati individuati) subisce una tassazione integrale, in capo agli stessi, quale reddito di capitale (12).

Conseguenze in termini di differenze di imposizione in capo ai beneficiari di trust residente o meno nello Stato

Se l’accezione proposta è corretta, le conseguenze che scaturiscono dall’indicato indirizzo ministeriale, in termini di differenze di imposizione in capo ai beneficiari qualora il trust sia supposto residente o meno nello Stato, fanno ritenere che la posizione ministeriale presenti dei profili di contrasto con l’ordinamento comunitario perche´ realizza una discriminazione tra gli enti non residenti nello Stato (e quindi anche comunitari) e quelli residenti.
In particolare questa diversita` di trattamento, in ambito comunitario, può costituire un ostacolo alla libera circolazione dei capitali all’interno dell’Unione europea perchè, non garantendo parità di trattamento tra i trust interni e quelli stranieri (e quindi anche quelli comunitari), altera i meccanismi concorrenziali. Gli operatori possono essere infatti indotti a scegliere veicoli d’investimento residenti (trust), in luogo di quelli stranieri (comunitari) poichè i primi hanno un trattamento fiscale che per l’interpretazione ministeriale e` meno oneroso.
La discriminazione forse emerge nella sua massima espressione quando la natura del reddito prodotto dal trust beneficia nello Stato di forme di esenzione, come tipicamente nel caso dei dividendi che sono imponibili solo nella misura del 5%(13).
Vediamo cosı` la tassazione che grava sui beneficiari, persone fisiche residenti, qualora siano direttamente beneficiarie di un dividendo estero supposto pari a 100, nell’ipotesi che lo stesso sia erogato per il tramite rispettivamente di un: a) trust residente trasparente; b) trust residente opaco; c) trust non residente.
Nel primo caso (trust residente trasparente) si ha che la tassazione che grava sul beneficiario e` compresa tra l’1,15% ed il 2,15% (14). Nel secondo caso (trust residente opaco) sul beneficiario non grava imposizione poichè il trust ha già assoggettato ad imposizione il reddito nella misura dell’1,36% (15). Nel terzo caso (trust non residente) invece, poichè il reddito e` prodotto all’estero, lo stesso non subisce imposizione in Italia in capo al trust (non e` un reddito territorialmente rilevante) ma quando è percepito dal beneficiario residente (quindi con un criterio di cassa) diventa fiscalmente rilevante quale reddito di capitale e subisce una tassazione piena con le aliquote personali del soggetto (aliquote IRPEF da 23% a 43%). Dall’esemplificazione fatta emerge ancora di piu` come in capo ai beneficiari, in termini di aggravio impositivo, è maggiormente penalizzante, a parita` di condizioni (ovvero in presenza di redditi identici
per natura e quantità), ricevere redditi da trust non residenti anzichè da residenti e cio`, come gia` affermato, non puo` ritenersi ammissibile sul piano comunitario.
In particolare da quest’ultima esemplificazione si trae come l’interpretazione ministeriale si pone in contrasto anche con il principio UE della libertà di stabilimento poiche´ di fatto discrimina la scelta della localizzazione di un trust quando lo stesso è preposto alla gestione di un’attività economica estera (ovvero detiene partecipazioni di una società estera da cui ritrae dividendi). In quest’ultimo caso infatti appare chiaro come la detenzione di partecipazioni di una società straniera (comunitaria) per un soggetto residente risulta maggiormente conveniente se fatta per il tramite di un trust residente anziche´ di uno non residente. La conclusione dello scenario presentato dovrebbe essere quella di far ritenere, perlomeno in ambito comunitario, che l’interpretazione ministeriale che afferma l’esenzione in capo ai beneficiari dei redditi erogati da trust opachi debba ritenersi estesa anche ai trust non residenti indipendentemente dal luogo della produzione dei redditi che corrispondono ai beneficiari.

(1) «Il regime fiscale del trust tra punti fermi e questioni irrisolte», in Dialoghi Tributari n. 2/2008, pag. 95.

(2) Circolare dell’Agenzia delle entrate 6 agosto 2007, n. 48/E, in Corr. Trib. n. 34/2007, pag. 2785, con commento di M. Lupoi.

(3) I soggetti non residenti, in applicazione dell’art. 23 del T.U.I.R., sono tassati in Italia solo per i redditi ivi prodotti. I soggetti residenti sono invece tassati sui redditi ovunque prodotti in applicazione del cd. principio del world wide income.

(4) Quanto alla tipologia di attivita` esercitata, commerciale o meno, questa e` rilevante solo se il trust e` un soggetto residente, poiche´ in questo caso, ai sensi dell’art. 75 del T.U.I.R., si ha che se lo stesso svolge attivita` commerciale, il suo reddito, da qualsiasi fonte provenga, e` considerato
reddito di impresa ed e` determinato secondo le disposizioni della sezione I capo II del T.U.I.R. – Determinazione della base imponibile delle societa` e degli enti commerciali residenti. Diversamente se il trust residente non ha per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attivita` commerciali, il suo reddito, ai sensi dell’art. 143 del T.U.I.R., e` formato dalla somma dei redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi ovunque prodotti ed e` determinato secondo le disposizioni del capo III del T.U.I.R. – Enti non commerciali residenti.
Per il trust non residente invece ai fini della determinazione del reddito e` ininfluente la tipologia di attivita` esercitata, poiche´ in applicazione delle norme di cui agli artt. 151 e 153 del T.U.I.R., il reddito complessivo e` formato soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato, ai sensi dell’art. 23, tenendo conto pertanto delle singole categorie di reddito.

(5) Quanto all’accezione di «beneficiario individuato» la circolare n. 48/E del 2007, cit., chiarisce che deve trattarsi del soggetto che esprime, rispetto a quel reddito, una capacita` contributiva attuale. In particolare l’Agenzia delle entrate chiarisce che «e` necessario, quindi, che il beneficiario non solo sia puntualmente individuato, ma che risulti titolare del diritto di pretendere dal trustee l’assegnazione di quella parte di reddito che gli viene imputata per trasparenza».

(6) Esplicitamente in tal senso la circolare n. 48/E del 2007, cit., par. 4.

(7) Circolare n. 48/E del 2007, cit., par. 4.(8) In altri termini la presenza della norma di cui all’art. 44, comma 1, lett. g-sexies), del T.U.I.R. che qualifica redditi di capitale i redditi imputati ai beneficiari di un trust, anche se non residenti, deve far ritenere che l’erogazione di redditi ai beneficiari comunque rilevi fiscalmente in capo agli stessi.

(9) I trust residenti in applicazione del principio del world wide incombe determinano i loro redditi ed assolvono le relative imposte con riferimento ai redditi ovunque prodotti. Quindi un trust residente opaco assolve sempre e comunque imposte nello Stato.

(10) Peraltro trattasi di ipotesi marginali nella realta`, dove generalmente i trust esteri sono impiegati per la gestione di patrimoni esteri.

(11) Quindi se il reddito distribuito dal trust estero origina da redditi prodotti in Italia, su cui il trust estero ha assolto le imposte nello Stato – che come gia` detto trattasi peraltro di casi marginali e difficilmente riscontrabili nella pratica – se ne potrebbe ammettere l’esenzione in capo ai beneficiari, in analogia a quanto previsto per i trust residenti opachi. Diversamente se il reddito distribuito dal trust estero origina da redditi non prodotti in Italia, e su cui quindi lo stesso non ha assolto imposte nello Stato, non sussistendo i presupposti richiesti dall’Amministrazione, se ne deve concludere per l’assoggettamento ad imposta in capo ai beneficiari residenti quali redditi di capitale.

(12) In altri termini, esemplificando, si avrebbe che su un reddito di 100 erogato da un trust opaco ai beneficiari, una volta che questi sono stati individuati, se questo e` residente, il beneficiario percepisce un reddito su cui non paga imposte (quindi percepirà 100), mentre se il trust e` non residente il reddito concorre alla formazione dell’imponibile del beneficiario quale reddito di capitale ove sconterà le imposte secondo le aliquote personali del soggetto (quindi, supponendo l’applicazione dell’aliquota IRPEF massima del 43%, percepira` 57).(13) Ricordiamo che l’imponibilita` limitata dei dividendi nella misura del 5% si ha sia che il trust eserciti attivita` commerciali che non. In quest’ultimo caso la limitazione e` disposta dalla norma transitoria dettata dall’art. 4, comma 1, lett. q), del D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344. In caso di utili provenienti da Paesi o territori considerati a fiscalita` privilegiata (cd. paradisi fiscali) l’indicato limite di imponibilita` non opera e i dividendi pertanto concorrono integralmente alla formazione del reddito del soggetto.

(14) Il dividendo concorre alla determinazione del reddito nella misura limitata del 5%, pertanto il reddito trasferito in capo al beneficiario sconta un’imposizione che varia da un minimo di 1,15% ad un massimo di 2,15%, in applicazione rispettivamente delle aliquote IRPEF minima
(23%) e massima (43%). (15) Aliquota IRES 27,5% sull’imponibile dei dividendi che è pari al 5%.

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