Trust e imposte indirette: un rapporto comunque difficile

Alberto Righini

La disciplina nelle imposte indirette del trust ha avuto diverse interpretazioni, tra prassi, dottrina, giurisprudenza di merito e di legittimità. Una babele che fin qui ha sconfortato gli operatori
disincentivando, sul piano fiscale, l’utilizzo di un istituto particolarmente
flessibile e, come tale, adatto a diverse circostanze.
Ancora ad oggi non si è arrivati ad una visione condivisa tra tutti e solo ultimamente la giurisprudenza di legittimità sembra avere trovato una sua posizione consolidata, che comunque determina una serie di problemi per i trusts nel frattempo posti in
essere. È chiaro che i problemi derivanti da una interpretazione
piuttosto che un’altra sono concreti e portano a differenti conseguenze;
alcune di queste saranno richiamate nelle conclusioni,
dove si avrà modo di rilevare che, per la piena operatività dell’istituto,
sarebbe utile poter prevedere con certezza le conseguenze
fiscali concrete delle operazioni, fin dal momento originario della
loro progettazione.

Trust non residenti e interpretazione ministeriale

Nel corso degli ultimi anni si è assistito ad un ampio dibattito in tema di tassazione indiretta
del trust, in particolare con riguardo all’applicazione dell’imposta sulle successioni e
donazioni, essendo stati innumerevoli e contrastanti gli orientamenti che la prassi dell’Agenzia
delle Entrate, la dottrina e la giurisprudenza hanno adottato sul tema.
L’art. 2 co. 47 del D.L. 262/2006, nel delineare il campo di applicazione della reintrodotta
imposta sulle successioni e donazioni, fa riferimento alle “donazioni e [a]gli atti di trasferimento
a titolo gratuito di beni e diritti e [al]la costituzione di vincoli di destinazione di beni”. Tale riferimento ai
“vincoli di destinazione” ha rappresentato la primaria fonte delle criticità interpretative e
dei conseguenti contrasti giurisprudenziali sull’applicazione dell’imposta sulle successioni
e donazioni al trust.
In particolare, il dibattito1 è sostanzialmente riconducibile alla questione se il trust vada
assoggettato ad imposta sulle successioni e donazioni a prescindere dalla realizzazione di un trasferimento o di un arricchimento in capo ad alcuno, per il semplice fatto che, con esso, sia stato costituito un vincolo di destinazione2 oppure se invece debba essere assoggettato ad imposizione solo qualora realizzi un trasferimento di beni, ovvero realizzi il presupposto impositivo dell’imposta sulle successioni e donazioni3. In quest’ultimo caso, la questione maggiormente dibattuta concerne il momento impositivo e, quindi, ci si è chiesti se l’imposta debba essere comunque applicata al momento della dotazione del trust (tassazione anticipata), ovvero al momento del successivo trasferimento di beni ai beneficiari (ovviamente nel caso in cui il trust preveda dei beneficiari).
Il presente contributo intende effettuare una ricognizione in ordine all’evoluzione di orientamenti di prassi e giurisprudenza cui si è assistito negli ultimi anni, formulando, a conclusione, alcune considerazioni finali in merito alla posizione che sembra essersi consolidata nelle sentenze della Cassazione (nell’attesa di – un’eventuale – ulteriore presa di posizione da parte dell’Agenzia delle Entrate) e sulle conseguenti difficoltà nell’utilizzo dello strumento “trust”4, alla luce di tale situazione.

La tesi dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha fornito la propria impostazione5, in merito all’applicazione al trust delle imposte indirette, ed in particolare dell’imposta sulle successioni e donazioni, mediante la Circolare n. 48/E del 6 agosto 2007 e, successivamente, mediante la Circolare n. 3/E del 22 gennaio 20086. In particolare, nella Circolare n. 48/E del 2007, l’Agenzia delle Entrate, individua7 i momenti rilevanti ai fini dell’imposizione indiretta del trust nei seguenti: • l’atto istitutivo; • l’atto dispositivo; • [le eventuali operazioni effettuate durante il trust]8; • il trasferimento di beni al beneficiario finale (ovvero ai beneficiari finali, ove fossero più d’uno). Con riguardo all’atto istitutivo del trust9, che non contempli anche il contestuale trasferimento di beni all’interno del trust medesimo, l’Agenzia delle Entrate ha precisato come lo stesso debba essere assoggettato all’imposta di registro in misura fissa10. Con riguardo, invece, all’imposizione da applicarsi all’atto dispositivo in favore del trust, occorre osservare, preliminarmente, come l’Agenzia delle Entrate abbia ricondotto l’atto di dotazione del trust al concetto di atti da cui deriva l’effetto della costituzione di vincoli di destinazione; secondo la Circolare n. 48/E del 2007, infatti, il conferimento di beni nel trust (o, come rilevato dall’Agenzia medesima, il costituito vincolo di destinazione che ne è l’effetto) va assoggettato all’imposta sulle successioni e donazioni in misura proporzionale, sia esso disposto mediante testamento o per atto inter vivos, con la precisazione che la costituzione di beni in trust rileva, in ogni caso, ai fini dell’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni, “indipendentemente dal tipo di trust”11. Occorre pealtro notare come l’Agenzia delle Entrate ritenga che il momento impositivo sia da individuarsi nell’atto di dotazione del trust, dovendosi tuttavia tenere in considerazione, ai fini impositivi, il programma finale del trust medesimo. Effettuata tale premessa, l’Agenzia delle Entrate ha provveduto ad individuare le diverse modalità di applicazione delle aliquote e franchigie dell’imposta sulle successioni e donazioni12, tenendo conto che, al momento della dotazione del trust, non sempre sono individuati o individuabili i beneficiari finali del patrimonio segregato nel trust medesimo. Nel caso di trust con beneficiario, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, ai fini della determinazione delle aliquote dell’imposta sulle successioni e donazioni, che si differenziano in dipendenza del rapporto di parentela e affinità, occorre fare riferimento al rapporto intercorrente tra il disponente e il beneficiario (e non a quello tra disponente e trustee, posto che quest’ultimo non beneficia di alcun incremento del proprio patrimonio personale13), con la precisazione che il beneficiario stesso deve poter essere identificato o identificabile, in relazione al grado di parentela con il disponente, al momento della costituzione del vincolo14. Nella medesima Circolare, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, qualora l’oggetto dell’atto dispositivo in trust sia rappresentato da aziende o rami di esse, quote sociali e azioni – come sovente accade in trust realizzati al fine di realizzare il c.d. “passaggio generazionale” – trova applicazione il comma 4-ter dell’art. 3 del d. lgs. 31 ottobre 1990, n. 34615. Sul punto si evidenzia come la Risoluzione n. 110/E del 23 aprile 2009, abbia puntualmente precisato che tale esenzione si applica ai trust a condizione che: • il trust abbia una durata non inferiore a cinque anni a decorrere dalla stipula dell’atto che comporta la segregazione in trust della partecipazione (di controllo, se società di capitali) o dell’azienda; • i beneficiari finali siano necessariamente discendenti e/o coniuge del disponente; • il trust non sia discrezionale o revocabile, vale a dire, ad esempio, che non possono essere modificati dal disponente o dal trustee i beneficiari finali dell’azienda o delle partecipazioni trasferite in trust; • il trustee deve proseguire l’esercizio dell’attività d’impresa o detenere il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento (individuabile nell’atto segregativo dell’azienda e/o delle partecipazioni) e, a tal fine, deve rendere, contestualmente al trasferimento, apposita dichiarazione circa la sua volontà di proseguire l’attività di impresa (o detenere il controllo)16. Relativamente, invece, ai trust di scopo (gestiti per realizzare un determinato fine, solitamente privi di indicazione di beneficiario finale) ovvero ai trust costituiti nell’interesse di soggetti genericamente indicati e non identificabili in relazione al grado di parentela, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che l’imposta sia dovuta, sempre al momento dell’atto dispositivo, mediante applicazione dell’aliquota dell’8% prevista per i vincoli di destinazione a favore di “altri soggetti”17.
L’Agenzia delle Entrate ha altresì ritenuto18 che anche nel trust autodichiarato19, in cui il disponente assume le funzioni di trustee, “l’attribuzione dei beni in trust, pur in assenza di formali effetti traslativi, debba essere assoggettato all’imposta sulle successioni e donazioni”, rilevando come “tale affermazione trae giustificato motivo dalla natura patrimoniale del conferimento in trust nonché dall’effetto segregativo che esso produce sui beni conferiti indipendentemente dal trasferimento formale della proprietà e, da ultimo, dal complessivo trattamento fiscale del trust che esclude dalla tassazione il trasferimento dei beni a favore dei beneficiari”20. Infine, nel ritenere che, come anticipato, l’applicazione dell’imposta debba avvenire al momento della dotazione del trust, l’Agenzia delle Entrate ha precisato21 che la devoluzione finale dei beni ai beneficiari non realizza, ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni, un presupposto impositivo ulteriore, in quanto i “beni hanno già scontato l’imposta sulla costituzione del vincolo di destinazione al momento della segregazione in trust”; ulteriormente l’Agenzia ha ritenuto che, “poiché la tassazione, che ha come presupposto il trasferimento di ricchezza ai beneficiari finali, avviene al momento della costituzione del vincolo, l’eventuale incremento del patrimonio del trust non sconterà l’imposta sulle successioni e donazioni al momento della devoluzione”22.

La posizione della giurisprudenza di merito

Dalle pronunce delle Commissioni tributarie, successive alla L. 262/2006, ed in particolar modo da quelle emesse nel periodo compreso tra il 2008 ed il 2015, è possibile rilevare come siano state recepite in larga parte le critiche della dottrina23 all’impostazione dell’Agenzia delle Entrate; con riguardo al momento impositivo, la giurisprudenza di merito prevalente ha negato infatti la tesi dell’applicazione anticipata all’atto di dotazione del trust dell’imposta sulle successioni e donazioni, sostenendone, invece, l’applicazione in misura fissa al momento della dotazione, ritenendo applicabile il combinato disposto degli artt. 27 del D.P.R. 131/1986 e 52, comma 2, del D.Lgs. 346/1990, sulla tassazione degli atti soggetti a condizione sospensiva; ciò porterebbe ad una tassazione provvisoria, in misura fissa, dell’atto di istituzione e dotazione del trust, in ragione del fatto che tale atto non realizza ancora il trasferimento rilevante ai fini dell’imposta di donazione, che si avrà solo al momento del trasferimento definitivo dei beni, con conseguente applicazione dell’imposta proporzionale. La Giurisprudenza di merito prevalente sembra, dunque, nell’interpretazione dell’art. 2 comma 49 della L. 262/2006, sottovalutare l’interpretazione secondo la quale andrebbe assoggettata ad imposta sulle successioni e donazioni l’istituzione (o meglio la dotazione patrimoniale) di un trust a prescindere dalla realizzazione di un trasferimento o di un arricchimento in capo ad alcuno, per il semplice fatto che, con esso, sia stato costituito un vincolo di destinazione, individuando invece, come presupposto per l’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni, il momento dell’effettivo trasferimento di ricchezza, con relativo arricchimento del beneficiario24. Ciò comporta, di conseguenza, che il mero atto di dotazione del trust autodichiarato non possa, quindi, di per sé, essere assoggettato all’imposta in esame, in quanto non realizza alcun trasferimento di ricchezza.

L’evoluzione della giurisprudenza di legittimità

Invece, con particolare riferimento alla giurisprudenza di legittimità, vi è da notare come si sia assistito ad una evoluzione – come si vedrà a breve – che è partita da una sostanziale adesione alla tesi dell’Agenzia delle Entrate relativa alla “tassazione anticipata”, in occasione dell’atto dispositivo in trust (in ragione della costituzione del vincolo di destinazione che ne è l’effetto) sino invece a giungere a conclusioni diametralmente opposte nel periodo più recente, andando sempre più a focalizzare l’attenzione, per riconoscere l’applicabilità dell’imposta sulle successioni e donazioni, sulla presenza di aspetti di liberalità e di effettivo arricchimento in capo ai beneficiari, svalutando così il dato letterale relativo alla costituzione – sic et simpliciter – del vincolo di destinazione. Al riguardo infatti si noti come la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 289725, del febbraio scorso, dove ha ribadito la propria posizione sull’argomento, sembrerebbe ritenere ormai consolidato l’orientamento inaugurato con un revirement nel dicembre del 201526 e poi confermato negli anni successivi con varie sentenze, secondo cui: – ai fini dell’imposta di registro, delle imposte ipotecaria e catastale nonché dell’imposta sulle successioni e donazioni, non rilevano né l’atto di costituzione del trust, né l’atto di destinazione di beni in trust, poiché, il presupposto impositivo delle imposte su menzionate è dato dall’effettivo trasferimento di ricchezza mediante un’attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale, che si concretizza solo con l’attribuzione finale ai beneficiari (cfr. Cass. n. 16699/2019)27; – è da escludersi l’applicazione di un’imposta sulle successioni e donazioni in misura proporzionale al momento della costituzione del trust e della sua dotazione patrimoniale, poiché costituiscono atti neutri dal punto di vista fiscale in quanto volti solamente a realizzare gli scopi di segregazione ed apposizione del vincolo. Tale momento dovrà, quindi, considerarsi differito al successivo trasferimento finale del bene ai beneficiari (cfr. Cass. n. 19167/2019)28. Sembrerebbe, quindi, alla luce delle recenti pronunce, ormai del tutto superato il primo orientamento di legittimità che pareva essersi affermato agli inizi del 2015 (e poi in ultimo con la sentenza n.4482 del 7 marzo 2016), per il quale la Corte di Cassazione, in linea con la tesi sostenuta dell’Amministrazione finanziaria, aveva affermato ex novo che “l’imposta sulla costituzione di vincolo di destinazione è un’imposta nuova, accomunata solo per assonanza alla gratuità delle attribuzioni liberali, altrimenti gratuite e successorie; essa riceve disciplina mediante un rinvio, di natura recettizio-materiale, alle disposizioni del D. Lgs. n. 346/1990, ma conserva connotati peculiari e disomogenei rispetto a quelli dell’imposta classica sulle successioni e sulle donazioni”. Allora, secondo gli Ermellini, l’imposta sarebbe stata da riferirsi alla costituzione del vincolo e non già al trasferimento di beni e diritti, come, invece, è previsto per successioni e donazioni. Il presupposto impositivo dovrebbe, dunque, essere rinvenuto nella “predisposizione del programma di funzionalizzazione del diritto al perseguimento degli obiettivi voluti” indipendentemente dal verificarsi di qualsivoglia trasferimento. Così facendo la Suprema Corte individua[va], quindi, il presupposto impositivo non nell’arricchimento di un terzo, bensì nell’impoverimento di chi appone il vincolo29. Pertanto, in linea con la posizione già assunta dalla giurisprudenza di merito, trattata nel paragrafo precedente, anche la Suprema Corte sembra, quindi, aver riconosciuto che il momento in cui l’imposta sulle successioni e donazioni deve essere corrisposta coincide con quello in cui il trustee trasferisce i beni gestiti al beneficiario, in ragione del fatto che l’imposta ha come presupposto (non la costituzione del vincolo di destinazione ma, in una interpretazione costituzionalmente orientata dall’art. 53, solo) il reale arricchimento, che nell’istituto in esame si realizza solo con il definitivo trasferimento in capo al beneficiario ultimo30.

Considerazioni

La ricostruzione della prassi e della giurisprudenza sopra effettuata ci consente alcune considerazioni conclusive. In primo luogo, si rileva come, per quanto l’impostazione fornita dall’Agenzia delle Entrate possa evidenziare degli aspetti criticabili, come rilevato in dottrina, essa fornisce – seppur, si ripete, in un contesto non esente da aspetti notevolmente critici – una “certezza” al quadro impositivo cui assoggettare l’istituto del trust; diversamente, l’approccio “caso per caso” manifestato ed espresso dalle diverse pronunce giurisprudenziali, seppur garantisca la massima “giustizia” ai fini impositivi, in quanto sostanzialmente andrebbe ad incidere solamente situazioni in cui si verifichi un effettivo arricchimento, determina nel contempo un percorso interpretativo da applicarsi alle singole fattispecie che acquisisce di volta in volta una sua particolarità e può esporre giocoforza a situazioni di incertezza ed opinabilità. In secondo luogo, considerato che già da tempo si vocifera di un intervento – in senso peggiorativo, con un probabile innalzamento delle aliquote e delle franchigie vigenti –riguardo alla disciplina dell’imposta sulle successioni e donazioni, per quanto si possano condividere le perplessità in ordine alla legittimità della tesi della “tassazione anticipata” sempre e comunque all’atto di costituzione del trust – soprattutto ove questa venga estesa in modo generalizzato a qualsiasi tipologia di trust (senza quindi alcun tipo di considerazione in ordine alla natura e finalità dello stesso) – non possiamo non costatare come l’impostazione sinora seguita dall’Agenzia delle Entrate, relativamente quantomeno a trust con beneficiari individuati, potrebbe risultare, per certi versi, addirittura vantaggiosa sotto due profili: • il primo, riguardante proprio la possibilità che sia modificata, nei termini suddetti, l’imposta di successione e donazione, con la conseguenza che individuare il momento impositivo non all’atto dispositivo dei beni in trust (applicando pertanto aliquote e franchigie vigenti) bensì al futuro trasferimento dei beni in favore dei beneficiari individuati (applicando aliquote che potrebbero essere nel frattempo innalzate e franchigie che potrebbero essere nel frattempo, viceversa, diminuite) potrebbe risultare , di conseguenza, notevolmente penalizzante; • il secondo, concernente l’eventuale aumento del valore dei beni conferiti in trust; infatti, nella misura in cui si individui quale momento impositivo l’atto di dotazione del trust, l’eventuale incremento di valore dei beni in trust non verrebbe ulteriormente tassato (ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni) posto che l’imposizione è già stata effettuata in occasione della dotazione del trust e conseguentemente ciò rappresenterebbe un indubbio vantaggio per i beneficiari al momento dell’effettiva attribuzione di tali beni31. Da ultimo, appare evidente, considerato quanto detto sinora, come oggi sia difficoltoso approcciarsi alla costituzione di un trust con una certa “serenità fiscale”, posto che, sebbene la giurisprudenza di legittimità sia ormai pressoché allineata nel proprio orientamento, l’impostazione dell’Agenzia delle Entrate non risulta mutata in via ufficiale32, sicché in sede di costituzione di un trust, la questione ricorrente risulta tuttora la seguente: è consigliabile, in ordine al momento impositivo (e relativamente a qualsiasi tipologia di trust), seguire l’orientamento della giurisprudenza o, per cautela, è preferibile attenersi alla diversa – invariata – impostazione dell’Agenzia delle Entrate? Infatti, nonostante le sopra delineate argomentazioni della Suprema Corte, non può escludersi che gli uffici dell’Agenzia delle Entrate continuino a tassare gli atti di dotazione di trust (di qualsivoglia tipologia) secondo le descritte immutate indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate medesima. La conseguenza, come condivisibilmente osservato33, è quella di una grande confusione interpretativa, che può disincentivare, sul piano fiscale, l’utilizzo di uno strumento particolarmente flessibile e, come tale, adatto a diverse circostanze, fra cui la pianificazione del passaggio generazionale.34 Si potrebbe quindi chiudere il presente intervento con una frase del tipo “Sarebbe pertanto auspicabile un intervento chiarificatore da parte della stessa Agenzia delle Entrate, delineando una impostazione interpretativa più organica e che tenga conto della giurisprudenza più recente, dando maggior certezza nell’utilizzo del trust”35; Forse però, anche se ciò avvenisse, non sarebbe da esser certi che si avrebbe un più sereno utilizzo dell’istituto: abbiamo visto come anche solo la continua diversità nelle sentenze non permette di avere una prevedibilità dell’imposta da pagare e, conseguentemente, si mantiene una costante situazione di insicurezza tra gli operatori36.
In più, come visto sopra (in secondo luogo) il rinvio al futuro del momento impositivo – che da un lato, qualche volta, può far comodo al contribuente mentre, d’altra parte, non può essere facilmente accettabile in un’ottica di gettito e di partecipazione alla spesa pubblica – mantiene l’insicurezza su quanto sarà effettivamente da pagare, che potrà essere determinato (con riguardo all’imponibile e alle aliquote a quel futuro momento vigenti) solo nel momento del trasferimento di ricchezza ai beneficiari37. Insomma, per poter scegliere di utilizzare il trust con la necessaria consapevolezza delle conseguenze fiscali, manca un “ancoraggio” dell’imposizione ad un dato certo e facilmente riscontrabile, con una tassazione prevedibile al momento dell’impostazione dell’operazione (“ancoraggio” che al momento, solo il riferimento alla costituzione di un vincolo di destinazione potrebbe rappresentare, portando con sé tuttavia tutti gli aspetti critici sinora evidenziati). Quindi, rimane il timore che anche il raggiungimento di una visione unitaria e condivisa, seppure ovviamente auspicabile, possa non risolvere tutti gli aspetti più concreti di prevedibilità delle conseguenze impositive (se, quando e quanto), che stanno alle base dell’impostazione di ogni operazione. Sempre che non sia il legislatore stesso a ritornare sul punto38.

1 La discussione sulla tassazione indiretta del trust è ampissima in dottrina. Per gli interventi maggiormente rilevanti successivi al
2015, utile il richiamo (qui ampliato) di L. Sabbi, Quando l’imposta va assolta subito e quando no, in Trusts e attività fiduciarie,
3/2020, p. 242 ss., nota 6, che ricorda: G. Salanitro, Imposta principale postuma e registrazione di atto istitutivo di trust, in
Dir. prat. trib., n. 3/2019, p. 1239 ss.; T. Tassani, La fiscalità dei trust onerosi nella più recente giurisprudenza di legittimità,
in Trusts e attività fiduciarie, 2019, p. 300 ss.; T. Tassani, Sono sempre applicabili le imposte di successione e donazione
sui vincoli di destinazione?, in Trusts e attività fiduciarie, 2015, p. 351 ss.; T. Tassani, La Cassazione torna sull’imposta sui
vincoli di destinazione”, in Trusts e attività fiduciarie, 2016, p. 341 ss.; T. Tassani,Trust e imposte sui trasferimenti: il ‘nuovo
corso’ della Corte di cassazione, in Trusts e attività fiduciarie, 2017, p. 28 ss.; G. Bizioli, Vincoli di destinazione: modalità
applicativa del tributo successorio o fantomatica imposta autonoma?, in Dialoghi Tributari, n. 1/2015, p. 108 ss.; A. Contrino,
Sulla nuova (ma in realtà inesistente) imposta sui vincoli di destinazione ‘creata’ dalla Suprema Corte: osservazioni critiche, in
Rass. trib., n. 1/2016, p. 30 ss.; D. Stevanato, La ‘nuova’ imposta su trust e vincoli di destinazione nell’interpretazione creativa
della Cassazione, in GT – Riv. giur. trib., n. 5/2015, p. 400 ss.; D. Stevanato, Imposta sui vincoli di destinazione e giudice
legislatore: errare è umano, perseverare diabolico, in GT – Riv. giur. trib., n. 5/2016, p. 398 ss.; D.Stevanato,Trust liberali e
imposizione indiretta, uno sguardo al passato rivolto al futuro?, in Corr. Trib., n. 9/2016, p. 676 ss.; D. Stevanato,Tassazione
fissa per il trust autodichiarato – Imposte indirette – Il new deal della Suprema Corte sull’imposizione indiretta del trust: giù il sipario sull’imposta sui vincoli di destinazione?, in GT – Riv. giur. trib., n. 1/2017, p. 31 ss.; L. Salvini, L’imposta sui vincoli di destinazione, in Rass. trib., n. 4/2016, p. 925 ss.; G. Corasaniti, Vincoli di destinazione, trust e imposta sulle successioni e donazioni: la (criticabile) tesi interpretativa della Corte di cassazione e le conseguenze applicative, in Dir. prat. trib., n. 4/2015, p. 688 ss.; G. Corasaniti,L’imposizione indiretta dei trust liberali: luci e ombre nella più recente giurisprudenza di legittimità, Trusts e attività fiduciarie n. 3/2019 pp. 305 e ss). Per una trattazione più completa del tema, senza pretesa di esaustività, rinvia a A. Fedele, Vincoli di destinazione’ e imposte sui trasferimenti della ricchezza; una infelice scelta legislativa: problemi interpretativi e di legittimità costituzionale, in Riv. dir. trib., n. 1/2019, p. 1 ss.; A. Fedele, Vincoli di destinazione: scelte legislative inadeguate determinano un conflitto interpretativo tra le sezioni della Suprema Corte, in Riv. dir. trib., n. 1/2017, p. 48 ss.; A. Fedele, Il regime fiscale di successioni e liberalità, in Trattato breve delle successioni e donazioni, P. Rescigno (diretto da), II, Padova, 2009, p. 590 ss.; T. Tassani, I trusts nel sistema fiscale italiano, Pacini, 2012; C. Buccico, Problematiche fiscali per l’imposizione indiretta dei trust, in Dir. prat. trib., n. 6/2016, p. 2346 ss.; A. Mauro, Il Trust – Fiscalità Indiretta, in AA.VV., Protezione del patrimonio e passaggi generazionali, Eutekne, pp. 199 e ss.; P. Mastellone, Tributi indiretti sugli apporti in trust e ultime scosse di assestamento della cassazione, Diritto e pratica Tributaria, 2, 2019, p. 620 ss.
2 Tesi che ha determinato, fra i suoi sostenitori, il corollario secondo il quale l’imposta sulle successioni e donazioni possa essere applicata, conseguentemente, a tutti i trust, quale che sia la loro natura (liberale, liquidatoria, di garanzia, ecc.)
3 Tesi che ritiene pertanto assoggettabili all’imposta sulle successioni e donazioni solamente i trust aventi natura liberale.
4 Di recente, tornano sui diversi possibili utilizzi, anche professionali, del Trust A.Albano e M. Tamb urini, Tassazione degli atti di trasferimento di beni in trust: conseguenze e criticità operative della recente giurisprudenza, in Il Fisco, 30/2019, p. 2959 ss.
Su tali tematiche e sulle questioni fiscali conseguenti, mi sia consentito citare alcuni miei scritti, seppur oramai un po’ risalenti: A. RIGHINI, Partecipazioni in trust: un’interessante alternativa alla holding di gestione, Il Fisco, 2008, 31, p. 5584; A. Righini, Analisi dell’efficienza fiscale delle strutture societarie con a capo un trust estero, Il Fisco, 2008, 21, p. 3815; A. Righini, Irrilevanza fiscale delle erogazioni ai beneficiari e trust non residenti, Dialoghi Tributari, 2008, 4, p. 101.
5 Per una ricostruzione critica in merito all’impostazione fornita dall’Agenzia delle Entrate, vedasi, ex multis, G. Corasaniti, Vincoli di destinazione, trust e imposta sulle successioni e donazioni: la (criticabile) tesi interpretativa della Corte di Cassazione e le conseguenze applicative, Diritto e Pratica Tributaria, 2015, 4.
6 Si evidenzia sin d’ora come tale impostazione, benché oggetto di forti critiche in dottrina e di pronunce difformi in giurisprudenza (come si vedrà nel seguito), allo stato attuale non risulta oggetto di revisione ufficiale, ma, anzi, è stata riconfermata recentemente nella risposta ad interpello n. 371/2019, nella quale si rimanda alle suddette circolari, precisando che “Le modalità di applicazione al trust dell’imposta sulle successioni e donazioni sono state illustrate dalla scrivente con le Circolari del 6 agosto 2007, n. 48, e del 22 gennaio 2008, n. 3”.
7 Da notare tuttavia come l’Agenzia delle Entrate precisi che tali atti debbano essere unitariamente interpretati, tenendo conto del collegamento esistente tra di essi, determinato dal fatto che essi “esistono” nel contesto del programma del trust, che li contraddistingue e li riconduce tutti alla causa fiduciaria propria del trust. Infatti l’Agenzia delle Entrate, nella menzionata Circolare n. 48/E del 2007, al par. 5.2, rileva che “Il trust si sostanzia in un rapporto giuridico complesso che ha un’unica causa fiduciaria. Tutte le vicende del trust (istituzione, dotazione patrimoniale, gestione, realizzazione dell’interesse del beneficiario, il raggiungimento dello scopo) sono collegate dalla medesima causa”.

8 Seppur non oggetto del presente contributo, si rileva come l’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 3/E del 2008, abbia
precisato che “Come precisato nella circolare n. 48 del 2007 (par. 5.4) rivestono distinto rilievo le operazioni compiute durante
la vita del trust. Infatti, il trattamento applicabile ai fini delle imposte indirette va individuato di volta in volta, a seconda degli
effetti giuridici prodotti dai singoli atti posti in essere dal trustee. Ad esempio, se la disposizione fosse una cessione a titolo
oneroso, sarebbe soggetta all’imposta di registro nella misura ordinariamente prevista dal TUR”.
9 Ove redatto mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.
10 Ai sensi dell’articolo 11 della Tariffa, parte prima, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, quale atto privo di contenuto patrimoniale.
11 Cfr. Circolare n. 3/E del 2008, par. 5.4.2.
12 Per completezza, si ricorda come l’Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 48/E del 2007 ha precisato che “Le modalità
di applicazione delle imposte ipotecaria e catastale alla costituzione di vincoli di destinazione, in mancanza di specifiche
disposizioni, sono stabilite dal Testo Unico delle imposte ipotecaria e catastale, approvato con d.lgs. 31 ottobre 1990, n.
347. Tali imposte sono dovute, rispettivamente, per la formalità della trascrizione di atti aventi ad oggetto beni immobili o
diritti reali immobiliari e per la voltura catastale dei medesimi atti. Le stesse imposte sono dovute in misura proporzionale
relativamente alla trascrizione di atti che conferiscono nel trust, con effetti traslativi, i menzionati beni e diritti. Pertanto, sia
l’attribuzione con effetti traslativi di beni immobili o diritti reali immobiliari al momento della costituzione del vincolo, sia il
successivo trasferimento dei beni medesimi allo scioglimento del vincolo, nonché i trasferimenti eventualmente effettuati
durante il vincolo, sono soggetti alle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale”. Di conseguenza, secondo tale
impostazione dell’Agenzia (in merito alla quale si sono avute opinioni difformi in giurisprudenza, anche nel periodo recente,
come si vedrà nel seguito), le imposte ipocatastali, ricorrendone i presupposti, sarebbero dovute, in misura proporzionale,
sia al momento di conferimento di beni immobili nel trust, sia nel corso della vita del trust ove si realizzino trasferimenti
immobiliari, sia al momento dello scioglimento del trust ove si realizzi un trasferimento immobiliare.
13 Si evidenzia come la Circolare n. 48/E del 2007 al par. 1, rileva quanto segue: “Caratterizzato da una dual ownership, vale a
dire da una doppia proprietà, l’una ai fini dell’amministrazione – in capo al trustee – e l’altra, ai fini del godimento – in capo
al beneficiario -, il trust esprime un concetto di proprietà non proprio allineato a quello conosciuto nei paesi di civil law. È
evidente come, in base ai canoni tradizionali del nostro ordinamento, non sia agevole comprendere un simile sdoppiamento di proprietà, né la compressione del diritto di godimento dei beni affidati al trustee che ne è il proprietario. In sostanza, mentre la titolarità del diritto di proprietà è piena, l’esercizio di tale diritto è invece limitato al perseguimento degli scopi indicati nell’atto istitutivo”.
14 La Circolare n. 48/E del 2007 al par. 5.2., rileva che “Ad esempio, per poter applicare l’aliquota del 4% prevista tra parenti in linea retta, è sufficiente sapere che il beneficiario di un trust familiare sarà il primo nipote al conseguimento della maggiore età”.
Conseguentemente, secondo l’impostazione dell’Agenzia delle Entrate, si applicherebbe l’imposta sulle successioni e donazioni nelle seguenti misure:

4% sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 1 milione di euro se i beneficiari del trust sono il coniuge o parenti in linea retta del disponente;

nella misura del 6% sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000,00 euro se i beneficiari del trust sono fratelli o sorelle del disponente;

nella misura del 6%, senza franchigia, se il beneficiario del trust è un altro parente fino al 4° grado, un affine in linea retta o un affine in linea collaterale fino al 3° grado del disponente;

nella misura del 8%, senza franchigia, in tutti gli altri casi.
15 Si ricorda che l’art. 3 co. 4-ter del D.Lgs. 346/90 dispone che non sono soggetti ad imposta di donazione né di successione, anche se realizzati attraverso patti di famiglia, i trasferimenti d’azienda o di rami d’azienda, di quote sociali o di azioni a condizione che:

il destinatario del trasferimento sia un discendente o il coniuge del disponente;

qualora detti trasferimenti abbiano ad oggetto partecipazioni in società di capitali, il trasferimento consenta al beneficiario di acquisire o integrare il “controllo” della società, ai sensi dell’art. 2359 co. 1 n. 1 c.c.;

i beneficiari del trasferimento proseguano l’esercizio dell’impresa o detengano il controllo della società le cui partecipazioni sono state trasferite per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento.
Qualora venga meno l’ultima condizione richiesta (esercizio quinquennale dell’impresa trasferita o mantenimento quinquennale del controllo), si verifica la decadenza dal beneficio, con conseguente obbligo di corrispondere l’imposta in misura ordinaria, oltre ad una sanzione amministrativa del 30% su ogni importo non versato ed oltre agli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l’imposta avrebbe dovuto essere pagata. Si evidenzia che l’esenzione si estende anche alle imposte ipotecaria e catastale relative agli immobili contenuti nell’azienda ceduta, a norma degli artt. 1 co. 2 e 10 co. 3 del D.Lgs. 347/1990.
16 Occorre precisare che l’esenzione è esclusa nel caso in cui, al termine di durata del trust, il trustee abbia il potere di decidere, a sua scelta, se trasferire o meno ai beneficiari le quote conferite in trust e i beneficiari non abbiano quindi un diritto incondizionato al trasferimento delle partecipazioni di controllo.
17 Nella Circolare n. 3/E del 2008, l’Agenzia delle Entrate ha rilevato che “Come affermato nella circolare n. 48 del 2007, il trust si sostanzia in un rapporto giuridico complesso con un’unica causa fiduciaria che caratterizza tutte le vicende del trust (istituzione, dotazione patrimoniale, gestione, realizzazione dell’interesse del beneficiario, raggiungimento dello scopo). L’unicità
della causa fa sì che l’imposta sulle successioni e donazioni dovuta sulla costituzione di vincoli di destinazione debba essere
corrisposta al momento della segregazione del patrimonio nella misura dell’8 per cento. Ciò accade, ad esempio, nelle seguenti
ipotesi: trust costituito nell’interesse di soggetti che non sono legati al disponente da alcun vincolo di parentela; trust
di scopo, gestito per realizzare un determinato fine, senza indicazione di beneficiario finale; trust costituito nell’interesse di
soggetti genericamente indicati e non identificabili in relazione al grado di parentela”. Sul tema, A. Mauro, Il Trust – Fiscalità
Indiretta, op. cit., p. 194, nel richiamare A. Ravera, Il trust – Parte seconda, in Diritto e pratica tributaria, 2018, 3, p. 1352 ha
rilevato come “Se la prima e l’ultima ipotesi non presentano questioni, invece, l’applicazione dell’imposta di donazione all’8%
al trust di scopo “tradisce” la natura del trust e anche il presupposto dell’imposta sulle donazioni. Presupposto dell’imposta
sulle donazioni è, infatti, la realizzazione di un trasferimento liberale o quantomeno gratuito a favore di un soggetto. Nel caso
del trust di scopo, tale presupposto non è soddisfatto, in quanto semplicemente, un determinato soggetto affida alcuni beni
ad un soggetto terzo perché li amministri secondo certe direttive: non vi è né arricchimento del trustee né spirito di liberalità.
La medesima autrice correttamente osservava, inoltre, come “Inoltre, l’aliquota dell’8%, a ben vedere, non è un’aliquota
residuale, ma è l’aliquota che va applicata “al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti […] a favore di altri soggetti” diversi
da quelli elencati dalle lettere precedenti della norma. Pertanto, anche dal punto di vista letterale, la sua applicazione al trust
di scopo non sembra corretta, a meno di non voler sostenere che l’imposta vada calcolata sul rapporto di parentela o affinità
tra disponente e trustee, ma tale assunto, come si è detto, è stato (correttamente) rifiutato dall’Agenzia, ove ha ritenuto
di interpretare il trust come “rapporto giuridico complesso che ha un’unica causa fiduciaria”, valorizzando il collegamento
negoziale e la causa reale dell’atto e, quindi, la relazione tra disponente e beneficiario”. Sempre sullo stesso argomento, il
Consiglio Nazionale del Notariato, con lo Studio Tributario n. 58-2010/T, “La tassazione degli atti di destinazione e dei trust
nelle imposte indirette”, approvato dalla Commissione studi tributari il 21.1.2011, osservava come “È quindi possibile affermare
che la costituzione di un trust di scopo, con segregazione dei beni, non determina normalmente la prospettiva certa,
sul piano giuridico, di un futuro arricchimento patrimoniale. Affermare la tassazione all’atto della segregazione dei beni, in
caso di trust in questo modo connotati sul piano negoziale significherebbe, allora, una sostanziale violazione del principio di
capacità contributiva, perché il momento giuridico della costituzione del vincolo (con segregazione dei beni) non coincide
con nessuna manifestazione di ricchezza, attuale o futura. Inoltre, occorre sottolineare che il rilievo della costituzione del
vincolo di destinazione, in quanto collegato ad un futuro trasferimento di ricchezza, pone al di fuori del campo applicativo
dell’imposta quei trust nei quali i trasferimenti si realizzano nell’ambito di sequenze negoziali onerose. Sono, per esempio, i
casi dei trust di garanzia o con funzioni solutorie oppure preordinati “alla semplice amministrazione di un pacchetto azionario
al fine di dare efficacia reale alle pattuizioni contenute in una convenzione parasociale”.
18 Circolare n. 3/E del 2008, par. 5.4.2, a ribadire quanto già precisato nella Circolare 48/E del 2007.
19 Nel trust autodichiarato, i beni restano nella titolarità del disponente, in quanto la figura del disponente e del trustee coincidono.
20 Ampia parte della dottrina ha criticato tale impostazione, ritenendo che manchi il presupposto impositivo per l’applicazione
dell’imposta di successione e donazione; al riguardo, ex multis, vedasi A. Busani, Imposta di donazione su vincoli di
destinazione e trust, in Corriere Tributario, 2007, 5, p. 359 ss.; G. Semino, Prime considerazioni sulla fiscalità degli atti
segregativi di beni in trust alla luce della nuova imposta sulle successioni e donazioni, in Trusts e attività fiduciarie, 2007,
7, p. 348; D. Stevanato, La reintroduzione dell’imposta sulle successioni e donazioni: prime riflessioni critiche, in Corriere
Tributario, 2007, 3, p. 247. Inoltre sul tema è stato osservato da A. Mauro, Il Trust – Fiscalità Indiretta, op. cit., p. 195,
richiamando Fondazione Aristeia 82, 10, 2007, Profili fiscali del trust, come “considerando (come proposto dall’Agenzia nella
circ. 47/2008) il trust come una figura negoziale unica (seppur composta di diversi atti giuridici), anche nel trust autodichiarato
potrebbe rinvenirsi un trasferimento di beni, ove esso prevedesse dei beneficiari. In questo caso, il criterio della tassazione
“anticipata” potrebbe forse giustificare una anticipazione del prelievo in un momento in cui (ancora) non si è verificato alcun
trasferimento di beni rilevate per l’imposta, ma esso sia previsto come obbligatorio del programma del trust”. Sempre su tale
tematica, il Consiglio Nazionale del Notariato, con lo Studio Tributario n. 58-2010/T, “La tassazione degli atti di destinazione
e dei trust nelle imposte indirette”, op. cit., osservava come “Esaminando il problema dal punto di vista dell’Agenzia delle
Entrate, appare chiaro come la tassazione immediata anche in ipotesi di trust auto-dichiarato riesca a soddisfare esigenze
di facilità di applicazione, oltre che di certezza di gettito. Gli Uffici possono in questo modo disinteressarsi delle vicende
traslative successive, formalizzate e non, visto che già si è assolta l’integrale imposizione. Altrettanto chiaro è però che
tali considerazioni non possono prevalere sulle esigenze di coerenza sistematica e sul rispetto del principio della capacità
contributiva”. La Fondazione Nazionale Commercialisti, Le imposte indirette sui trust: la Cassazione torna sui suoi passi,
rilevava, altresì, sul tema: “A tal proposito, è utile in primo luogo ricordare che secondo la circolare n. 48/E del 2007, vanno
sempre assoggettati ad imposta proporzionale sia i trust auto dichiarati (in cui il trustee coincide con il disponente), sia i trust
di scopo (privi di beneficiari finali). Ebbene, delle due l’una: o il presupposto impositivo è il trasferimento della titolarità del
bene al trustee (seppure una titolarità vincolata nel godimento), oppure è la destinazione finale del bene ai beneficiari. Nel
primo caso, in ipotesi di trust autodichiarato (in cui, quindi, vi è coincidenza tra disponente e trustee), non dovrebbe trovare
applicazione alcuna imposta; nel secondo si dovrebbe escludere da imposizione il trust c.d. di scopo (senza beneficiari finali)”.
21 Cfr. Circolare n. 3/E del 2008, par. 5.5.
22 In linea generale, a chiusura dell’analisi concernente l’impostazione fornita dall’Agenzia delle Entrate, si segnala come la dottrina, a critica di tale impostazione, abbia osservato da un lato (fra gli altri, il Consiglio Nazionale del Notariato, nel citato Studio Tributario n. 58-2010/T) come “se il trust ha per oggetto il perseguimento di un fine e non, invece, l’arricchimento di determinati soggetti (individuati oppure no al momento della istituzione del trust), potrebbe, infatti, non realizzarsi alcun incremento patrimoniale, connesso al trasferimento di ricchezza […]. Affermare la tassazione all’atto della segregazione dei beni, in caso di trust in questo modo connotati sul piano negoziale significherebbe, allora, una sostanziale violazione del principio di capacità contributiva, perché il momento giuridico della costituzione del vincolo (con segregazione dei beni) non coincide con nessuna manifestazione di ricchezza, attuale o futura” e dall’altro (ex multis, cfr. A. Busani, Sui trust tassazione in anticipo, Il Sole – 24 Ore, 8.8.2007, p. 25 e il medesimo Consiglio Nazionale del Notariato, con lo Studio Tributario n. 58-2010/T), abbia proposto di considerare il trust come un atto sottoposto a condizione sospensiva (artt. 27 del D.P.R. 131/1986 e 52 co. 2 del D.L.gs. 346/1990) ritenendo conseguentemente che l’atto di costituzione del vincolo e di dotazione del trust dovrebbe essere tassato con imposta fissa, in quanto atto da ritenersi sostanzialmente “neutrale” e che successivamente, nel momento in cui vengano attribuiti i beni ai beneficiari, dovrebbe essere corrisposta l’imposta proporzionale, computata sulla base del rapporto intercorrente tra disponente e beneficiario prescelto. Peraltro, è stato altresì sostenuto, dalla Fondazione Nazionale Commercialisti, Le imposte indirette sui trust: la Cassazione torna sui suoi passi, che “l’anticipazione della tassazione all’atto di apposizione del vincolo di destinazione (in un momento in cui i beneficiari finali individuati possono non coincidere con i soggetti che alla fine del trust entreranno realmente nel possesso dei beni) può causare un’errata applicazione dell’imposta. A titolo esemplificativo, basti riflettere sull’ipotesi in cui il disponente ha indicato come beneficiari finali del trust, per un valore di tre milioni di euro, i propri figli. Al momento della dotazione patrimoniale del trust, il disponente ha soltanto due figli e, pertanto, l’imposta viene applicata nella misura del 4% sul valore di patrimonio eccedente i due milioni di franchigia che spettano ai due figli. Nel corso della vita del trust, nasce un terzo figlio il quale, insieme ai suoi due fratelli, beneficia del trasferimento del trust fund all’estinzione del trust. In questo caso, posto che il trasferimento avrebbe dovuto beneficiare di una franchigia di tre milioni e non di due milioni, i beneficiari del trust dovrebbero avere diritto al rimborso di quanto versato a titolo di imposta. Rimborso che, tuttavia, non è in alcun modo contemplato dal documento di prassi in esame”.23 Oltre a quanto evidenziato nella precedente nota 20, tra gli altri, si vedano anche G. Fransoni, “Allargata l’imponibilità dei vincoli di destinazione”, in Corr. trib., 2008, 650; D. Stevanato, Applicabilità dell’imposta sulle successioni e donazioni ai trusts liberali e liquidatori, in Riv.giur.trib., 2009, 6; F. Guff anti, Problemi fiscali aperti per i trust, in Corr.trib., 2009; 31, D. Muritano – A. Pischetola, Considerazioni su trust e imposte indirette, Notariato, 2008, 327-328; A. Contrino, Imposizione sui vincoli di destinazione (trust commerciali e liberali) tra rilevanza sostanziale della capacità economica e legittimazione processuale del notaio, in Riv.not., 2010, II, 438 ss.; G. Semino, Concordato preventivo e trust, in Trust e att.fid., 2010, 100 ss.; Laroma Jezzi, La fiscalità dei trust aspettando il «trust» di diritto italiano, in Rivista di diritto tributario, 2012, 6, p. 587 ss.; E. Mignarri,Trust e imposte sulle successioni e donazioni, in Il Fisco, 2011, 29, p. I/4659 ss., A. Ravera, Il trust – Parte seconda, in Diritto e pratica tributaria, 2018, 3, p. 1352 ss.; S. Zagà, L’applicabilità ai vincoli di destinazione ed ai trust della (re)istituita imposta sulle successioni e donazioni, in Diritto e pratica tributaria, 2010, 5, p. 839 ss.

24 Per una elencazione puntuale di molte sentenze di merito, quantomeno fino al 2015, vedasi P. Mastellone, Tributi indiretti
sugli apporti in trust e ultime scosse di assestamento della cassazione, in Diritto e pratica Tributaria, 2019, 2, p. 631, nota
42; G. Corasaniti, Vincoli di destinazione, trust e imposta sulle successioni e donazioni: la (criticabile) tesi interpretativa
della Corte di Cassazione e le conseguenze applicative”, in Diritto e Pratica Tributaria, 2015, 4; A. Mauro, Il Trust – Fiscalità
Indiretta, in AA.VV., Protezione del patrimonio e passaggi generazionali, Eutekne, pp. 199 e ss.
25 Con riferimento al caso di specie, tuttavia, la Suprema Corte ha concluso, inoltre, che la decisione della Commissione
regionale non sia comunque censurabile, in quanto non ha escluso “a priori” l’applicabilità delle imposte ipotecaria e catastale
in misura proporzionale all’atto di conferimento di immobili al trust, ma si è pronunciata in favore solo dell’applicazione nella
misura fissa di tali imposte dopo aver verificato che, nel caso di specie, mancava un effettivo e definitivo trasferimento di
beni in capo al trustee.
26 Con le sentenze n. 25478/2015, 25479/2015 e 25480/2015.
27 Nella sentenza n. 16699/2019 si legge che “l’orientamento al quale questa Corte di legittimità è da ultimo pervenuta […] è in
grado di dare conto di tale aspetto, apprestando una soluzione che […] deve ritenersi estensibile a tutte le diverse forme di
manifestazione”. Precedentemente tale interpretazione era stata affermata nella sentenza Cass. n. 975 del 17 gennaio 2018
nella quale si era confermato che il solo trasferimento di beni dal disponente al trustee non è di per sé sufficiente a realizzare
effetti traslativi in quanto non comporta un’attribuzione definitiva al trustee, che potrà soltanto custodire ed amministrare
i beni, in regime di separazione patrimoniale, in attesa del concreto trasferimento in favore dei beneficiari finali. In ragione
di ciò, l’atto di destinazione sarà soggetto alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa (cfr. Cass. n. 975/2018 e, per
alcune considerazioni sulla stessa, vedasi, ex multis, G. Corasaniti, L’imposizione indiretta dei trust liberali: luci e ombre
nella più recente giurisprudenza di legittimità, in Trusts e attività fiduciarie, 2019, 3, pp. 305 e ss.). Ma i medesimi principi,
seppure con altre modalità di ragionamento, si possono rinvenire anche in Cass. v. 25478/2015 secondo la quale non
è dato sottoporre l’atto costitutivo di un trust a imposizione proporzionale immediata, essendo quell’atto non in grado di
esprimere la capacità contributiva del trustee, in quanto l’acquisto da parte del trustee non è altro che il mezzo funzionale
alla realizzazione dello scopo finale consistente nella definitiva attribuzione del bene al beneficiario, poiché solo l’attribuzione
al beneficiario può realizzare il presupposto dell’imposta.

28 Nella sentenza n. 19167/2019, la Suprema Corte correttamente evidenzia come nei trust solutori “non vi è un arricchimento dei creditori che pur se indicati come beneficiari (come nel caso di specie) ricevono solo ciò che è di loro spettanza, con la liquidazione di una posta attiva che già appartiene al loro patrimonio”. In tal senso, anche la sentenza n. 16699/2019. Ma con tale uniformità di interpretazione sono da richiamare anche le sentenze n. 15453/2019 (relativa ad un trust di scopo, portante “costituzione di un vincolo su beni della massa fallimentare, finalizzato alla relativa gestione e liquidazione e, in ultimo, al soddisfacimento dei creditori della fallita”), n. 15455/2019 (avente ad oggetto un trust liberale, con trasferimento al trustee di immobili nell’interesse ultimo di alcuni beneficiari), la n. 15456/2019 (attinente ad un trust “autodichiarato”), e la n. 16701/2019 (relativa ad un trust liberale trasparente con la disposizione nel fondo in trust di beni immobili da parte del o dei disponenti a favore dei beneficiari individuati quali figli presenti e nascituri dei disponenti, nipoti dei disponenti e anche i coniugi stessi disponenti, concernente l’imposta sulle successioni e donazioni nonché le imposte ipo-catastali), tutte sentenze prese a base del ragionamento che ritiene oramai definitivamente consolidata (ma con, tra parentesi, un auspicabilmente, indice ancora di un qualche timore degli Autori) la posizione della Suprema Corte, svolto da A. Albano – M. Tamb urini, in Tassazione degli atti di trasferimento di beni in trust: conseguenze e criticità operative della recente giurisprudenza, in Il Fisco, 2019, 30, p. 2959 ss. Cfr., L. Sabb i, Il punto sugli orientamenti tributari della Corte di Cassazione, in Trusts e attività fiduciarie, 2019, 6, p. 631 ss.; ma anche T. Tassani, Consolidamento Giurisprudenziale e nuove prospettive interpretative per trust e vincoli di destinazione – Il commento, in Corr. Trib., 2019, 10, p. 865 ss e del medesimo autore,Trust onerosi e imposte sui trasferimenti: il nuovo approccio teorico della Suprema Corte”, in Corr. Trib., 2019, 2, p. 190 ss. Ancora conformi appaiono le sentenze della Suprema Corte n. 16700/2019 (relativa ad un trust liberale autodichiarato concernente il conferimento di beni immobili e le imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale richieste a rimborso) e le nn. 16702/2019 , 16703/2019, 16704/2019, (riguardanti tutte e tre trust liberali trasparenti con la disposizione nel fondo in trust di beni immobili da parte del o dei disponenti a favore dei beneficiari individuati quali figli presenti e nascituri dei disponenti).
29 In tal senso, tra le tante, oltre alla sentenza n. 4482 del 7 marzo 2016 già richiamata, le ordinanze 24 febbraio 2015 n. 3735 e 3737, 25 febbraio 2015 n. 3886 e 18 marzo 2015 n. 5322, avevano sviluppato un orientamento in linea con la tesi sostenuta dall’Agenzia delle Entrate – per il quale l’applicazione delle imposte indirette in misura proporzionale dovesse avvenire già nella fase dispositiva. Per un commento delle stesse si rinvia a G. Corasaniti, Vincoli di destinazione, trust e imposta sulle successioni e donazioni: la (criticabile) tesi interpretativa della Corte di Cassazione e le conseguenze applicative”, in Diritto e Pratica Tributaria, n. 4/2015, ove si rilevava che “la manifestazione di capacità contributiva colpita dall’imposta sulle successioni e donazioni vada necessariamente identificata, sempre e comunque, nello stabile e definitivo arricchimento di un soggetto diverso dal disponente, con l’ulteriore condizione che questo arricchimento sia conseguito senza la sopportazione di alcun sacrificio economico da parte del beneficiario dello stesso; diversamente, si avrebbe un’incostituzionale sovrapposizione tra l’oggetto dell’imposta de qua e l’oggetto dell’imposta di registro. Peraltro, ad ulteriore conferma di ciò è sufficiente considerare che «l’elemento comune a tutte le ipotesi imponibili contemplate dalla norma e diverse dalla costituzione dei vincoli teleologici è letteralmente il trasferimento di patrimonio o di utilità apprezzabili»; non a caso l’art. 1, d.lgs. n. 346 del 1990, nuovamente in vigore a seguito della (re)istituzione dell’imposta, fa espressamente riferimento ai (…) trasferimenti di beni e diritti (…)”.

30 Infine, per completezza di analisi, si ritiene doveroso richiamare brevemente nel presente contributo quella che fu definita
come la “terza via” interpretativa e che costituisce, di fatto, una posizione del tutto marginale ed ormai superata. In particolare,
con sentenza n. 13626/2018 la Suprema Corte aveva affermato che il conferimento da parte del disponente del patrimonio
al trust sconta contestualmente l’imposta sulle successioni e donazioni, senza dover attendere la futura distribuzione del
patrimonio al beneficiario finale, ritenendo, quindi, il trasferimento iniziale autonomamente idoneo a configurare un trasferimento
ed arricchimento. In talune pronuncia, infatti, la Suprema Corte aveva riconosciuto la possibilità che vi siano, se pur
marginali, casi – di trust onerosi e non – dove il trasferimento iniziale sia di per sé idoneo a far emergere un “reale” trasferimento
ed arricchimento; tuttavia, fu poi la stessa Corte di Cassazione ad affermare, successivamente, che in nessun caso
è possibile derogare al modello di imposizione proporzionale differita ed eventuale, andando così a superare quella “terza
via” interpretativa desumibile invece da alcune precedenti pronunce della stessa. Vedasi anche le sentenze della Suprema
Corte n. 15468/2018, n. 31445/2018, n. 31446/2018 e n. 734/2019.
Parla di terza via, T. Tassani, La “terza via” interpretativa della Cassazione su trust e vincoli di destinazione, in Trusts, 2018,
624 ss.; e G. Corasaniti, L’imposizione indiretta dei trust liberali: luci e ombre nella più recente giurisprudenza di legittimità,
in Trust & AF, 2019, p. 305 ss.

31 Posto che non si dovrebbe scontare alcuna ulteriore imposizione (in tale sede) relativamente all’imposta sulle successioni e donazioni; si pensi ad un terreno che diventi edificabile a seguito dell’introduzione in trust, il cui valore conseguentemente risulterà notevolmente superiore rispetto a quello iniziale.
32 Si veda, come osservato all’inizio del presente contributo, l’esplicito richiamo alle circolari 48/E del 2007 e 3/E del 2008, effettuato nella risposta a interpello n. 371/2019. Sul tema si evidenzia quanto rilevato da M. Leo, Trust e imposte di successione: superare l’attuale prassi erariale per evitare penalizzazioni improprie, Corriere Tributario, 2020, 5, p. 435 il quale osserva che “D’altra parte, si è certamente consci delle cautele che si pongono alla base della scelta interpretativa fatta propria dall’Agenzia delle entrate. In effetti, tassare non al momento “iniziale”, bensì al momento “finale”, ovvero quando e se il trustee trasferirà i beni al beneficiario o ai beneficiari, significherebbe posticipare la tassazione a una fase che, verosimilmente, potrebbe anche non verificarsi mai. Tuttavia, questa pur legittima cautela non può giustificare una interpretazione tanto restrittiva”.
33 M. Leo, Trust e imposte di successione: superare l’attuale prassi erariale per evitare penalizzazioni improprie”, op. cit., p. 436; ma anche L. Sabb i, Quando l’imposta va assolta subito e quando no, in Trusts e attività fiduciarie, 2020, n.3, p 242 e ss., ricorre al termine confusione quando così si esprime : “…… linea interpretativa della Corte di cassazione che, un po’ come accadde nel 2015 con le prime ordinanze della sesta Sezione civile, continua a generare confusione tra gli operatori e soprattutto nella giurisdizione di merito”.
34 E si pensi all’ulteriore problema che già si ha su trusts che, ad oggi, hanno già scontato l’imposizione al momento del conferimento dei beni, seguendo l’indicazione dell’Agenzia delle Entrate; nel momento in cui cambia l’orientamento di quest’ultima, come dovrebbe essere considerato il pagamento delle imposte a suo tempo effettuato? Un credito (magari però prescritto nel frattempo) da compensare o da chiedere a rimborso? E quando? Altri problemi, di non facile soluzione, per gli operatori che devono prendere decisioni sul loro agire. Sul punto si soffermano anche A. Albano e M. Tamb urini,Tassazione degli atti di trasferimento di beni in trust: conseguenze e criticità operative della recente giurisprudenza, in Il Fisco, 2019, 30, p. 2959 ss.
35 E in estrema sintesi è l’invito posto, tra i più recenti, sia da A. Albano e M. Tamb urini,Tassazione degli atti di trasferimento di beni in trust: conseguenze e criticità operative della recente giurisprudenza, in Il Fisco, 2019, 30, p. 2959 ss., quando dicono: “Sarebbe comunque auspicabile, per ragioni di evidente effettività della tutela del contribuente, la pubblicazione di una circolare interpretativa da parte della stessa Agenzia, a rettifica del suo attuale orientamento, superato dalla giurisprudenza di legittimità”; ma anche da M. Leo, Trust e imposte di successione: superare l’attuale prassi erariale per evitare penalizzazioni improprie, op. cit., p. 436, ove, “Un contributo decisivo potrebbe venire dalla stessa Agenzia delle entrate, che, anche alla luce della giurisprudenza più recente, potrebbe delineare, in un autonomo e innovativo documento di prassi, una posizione interpretativa più evoluta e organica”.
36 In realtà è chiaro che seguire l’interpretazione che condiziona l’imponibilità del trust al necessario effettivo arricchimento di qualcuno, e quindi all’effettività di un trasferimento di ricchezza, se da un lato raggiunge la “massima giustizia” anche in una ottica costituzionalmente orientata, dall’altro – come sopra rilevato – espone poi la casistica concreta più diversa ad un giudizio che, proprio in ragione della necessaria valutazione dei molteplici aspetti di una reale effettività di trasferimento
di ricchezza, tenderà sempre a manifestare quegli elementi di soggettività propri di un giudizio. E con questo perpetuando
quella situazione di incertezza del diritto che desta grande preoccupazione tra gli operatori.
A tal proposito, emblematico il caso commentato da L. Sabbi, Quando l’imposta va assolta subito e quando no, in Trusts
e attività fiduciarie, 2020, 3, p 242 e ss., dove in due decisioni, pronunciate da due sezioni differenti, la Comm. trib. reg. di
Milano giunge a soluzioni differenti su due casi sostanzialmente identici.
37 A meno che l’idea non sia quella di utilizzare il trust per i diversi scopi di utilità di detto strumento, potendosi disinteressare
della tassazione latente che verrebbe in effetti rinviata al futuro, nel qual caso si dovrebbe porre attenzione al fatto che in
questo momento le aliquote dell’imposta di successione e donazione sono ritenute molto basse, tale da arrivare a considerare
il nostro paese come una sorta di paradiso fiscale sotto questo aspetto, mentre nel futuro questa situazione potrebbe
cambiare.
38 Sembra essere questo l’invito di S. Capolupo, in Trust: permangono dubbi sul momento impositivo dei vincoli di destinazione,
in Il Fisco, 2019, 41, p. 3945 ss. E forse, ci si dovrà comunque tornare per sistemare le situazioni che nel frattempo si sono
venute a create sulla base dell’indicazione dell’Agenzia, a meno che non sia la stessa a dare indicazioni risolutive per tali
casi. Per completezza si ricorda che sono all’esame del Parlamento due progetti di legge tra loro antitetici. Da una parte,
la Proposta di legge dell’On. Carfagna 14 aprile 2014, n. 2301 suggerisce una tassazione fissa ai conferimenti in trust (a
prescindere dalla natura ‘liberale’ o meno) e, solo al trasferimento finale ai beneficiari, l’applicazione dell’imposta sulle successioni
e donazioni “con l’aliquota in vigore al momento in cui il trustee attribuisce i beni e i diritti a ciascuno dei beneficiari
risultanti al termine del trust, ovvero all’atto dello scioglimento del trust o dello scioglimento anticipato disposto dal trustee,
non manifestandosi al momento della devoluzione in trust alcun arricchimento dei beneficiari” (art. 3). Dall’altra, la Proposta
di legge dell’On. Bernardo 3 ottobre 2017, n. 4675 prevede che gli atti dispositivi in trust ‘liberali’ scontino l’imposta sulle
successioni e donazioni in misura proporzionale con aliquota calibrata sul rapporto di parentela tra disponente e beneficiari
(con irrilevanza, ai fini fiscali, del trasferimento finale ai beneficiari), mentre quelli in trust ‘onerosi’ siano neutri (con applicazione
dell’imposta di registro proporzionale al trasferimento finale).

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