Riorganizzazione aziendale con precostituzione dei requisiti per il c.d. “regime a realizzo controllato”

Federico Cocchi – Alessandra Cocchi – Davide Greco

La fattispecie oggetto di Interpello

L’Agenzia delle Entrate con Risposta ad Interpello n. 374 del 13 luglio 2022 è stata chiamare a giudicare della possibile elusività di un’operazione di riorganizzazione aziendale che, nella rappresentazione dell’istante si sarebbe dovuta
suddividere in più fasi preparatorie di un possibile e successivo passaggio generazionale che si sarebbe “attuato” in esenzione dall’imposta di successione e donazione ai sensi dell’articolo 3, comma 4-ter, del D.lgs. n. 346/1990.
Nella fattispecie analizzata, il contribuente istante ha rappresentato di essere titolare del 50 per cento di una società operativa il cui restante 50 per cento è detenuto da una comunione ereditaria costituita dagli eredi del precedente socio deceduto. A seguito del decesso del socio è emerso un disallineamento di interessi all’interno della compagine sociale causata da differenti vedute dei due gruppi familiari. Disallineamento potenzialmente capace di generare uno “stallo” nella gestione della società. Si legge, infatti, nella Risposta che le componenti della comunione ereditaria preferirebbero monetizzare il proprio investimento nella società, vendendo sul mercato le quote mentre, il socio
istante, desidererebbe continuare a svolgere l’attività imprenditoriale proponendosi per acquistare il controllo della società. Al fine di poter raggiungere il proprio scopo, l’istante rappresenta di voler porre in essere un’operazione
di riorganizzazione aziendale da dividersi in tre fasi. Nel corso della prima fase egli, vorrebbe acquistare dalla comunione ereditaria una quota pari all’1% nella partecipazione della società target al fine di raggiungere il 51 % necessario per acquisire sulla target il controllo ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, del Codice civile. Nel corso della seconda fase, sarebbe intenzione dell’istante costituire una NewCo, da egli interamente partecipata, nella quale, successivamente, conferire in regime di c.d. “realizzo controllato” il controllo nella società target. Infine, ed in ottica di passaggio generazionale, l’istante rappresenta di voler trasferire in esenzione e con patto di famiglia le quote della NewCo alla propria figlia. L’istante chiede di sapere se, un’operazione di riorganizzazione così come strutturata, potesse presentare profili di abuso ai sensi dell’articolo 10- bis, della Legge n. 212 del 2000.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

A giudizio dell’Amministrazione finanziaria, stanti i presupposti dell’operazione (ovvero impedire il generarsi di uno “stallo” nella gestione della società target causati da un disallineamento di interessi all’interno della compagine sociale) è da ritenere che la “precostituzione” anticipata dei requisiti necessari ai fini dell’applicazione del regime di c.d. realizzo controllato di cui all’articolo 177, co. 2, del TUIR che – come sappiamo – non delinea un regime di neutralità fiscale delle operazioni di conferimento, ma definisce un criterio di valutazione delle partecipazioni ricevute, non costituisce operazione in abuso del diritto ai sensi dell’art. 10-bis, della L. n. 212/2000.

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