Un caso concreto di utilizzo per il sostentamento di discendenti

Matteo Tambalo

Nel presente articolo si intende ipotizzare un caso concreto di utilizzo di un trust da parte di Tizio in
una situazione in cui il suo unico figlio sia venuto prematuramente a mancare e pertanto Tizio stesso,
78enne, intenda sostenere e mantenere i propri nipoti, ancora minorenni, che hanno perduto il padre,
mediante l’istituzione di un trust. In particolare, si ipotizza che Tizio intenda destinare in un trust beni
immobili locati e una partecipazione qualificata in una SpA, e intenda avere, da parte del proprio
professionista, delle linee guida in merito:
i) allo schema di funzionamento legale del trust;
ii) ai poteri da riconoscere al trustee affinché il trust si orienti alla realizzazione del programma
prestabilito ma sia parimenti flessibile e
iii) al regime fiscale ai fini delle imposte dirette applicabile ai suddetti beni in ciascuna ipotesi.

Premessa: brevi cenni sul trust in generale

Il trust è un istituto originario dei paesi di Common law riconosciuto nel nostro Paese grazie alla Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985, nella quale tale istituto viene definito come un rapporto giuridico istituito da una persona, il costituente – con atto tra vivi o mortis causa – qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario o per un fine specifico. Ai sensi dell’art. 2 della Convenzione dell’Aja, il trust presenta le seguenti caratteristiche: a. i beni del trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del trustee; b. i beni del trust sono intestati a nome del trustee o di un’altra persona per conto del trustee; c. il trustee è investito del potere e onerato dell’obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre i beni secondo i termini del trust e le norme particolari impostegli dalla legge1. In linea generale, il trust deve necessariamente prevedere: – la presenza di un settlor (o disponente) che si spoglia di propri beni per trasferirli ad un altro soggetto detto trustee; – la presenza di un trustee che riceve detti beni per amministrarli, secondo le disposizioni impartitegli con l’atto istitutivo di trust per degli ulteriori soggetti detti beneficiari (beneficiaries) del trust o per uno scopo specifico stabilito dal settlor. Si precisa che il trustee è tenuto ad utilizzare i beni conferiti in trust secondo le modalità e le forme individuate nell’atto istitutivo di trust (oltre a quelle previste, per l’ipotesi della mancata o contraria disciplina, dalla legge regolatrice del trust) e che deve rendere conto della propria attività. Al termine del trust, deve inoltre trasferire i beni ai beneficiari, secondo quanto previsto dall’atto istitutivo.   Può essere inoltre prevista, seppur non necessariamente, la figura di un “guardiano” con il compito di supervisione e controllo sull’operato del trustee. I beni conferiti in trust, e a questo fine trasferiti al trustee, non entrano a far parte del patrimonio personale del trustee, derivandone che i beni del trust: – risultano “segregati” in capo al trustee, – non sono soggetti alle pretese dei creditori personali del trustee e – non rientrano nell’asse familiare e successorio del trustee2.

Trust opachi, trasparenti e misti (e breve cenno ai trust interposti)

L’art. 73 del TUIR include i trust tra i soggetti passivi IRES. Più precisamente, distinguendo, a
seconda della tipologia di attività esercitata e della residenza fiscale, il trust è assimilato:
– agli enti commerciali residenti (art. 73 comma 1 lett. b) del TUIR), se ha per oggetto esclusivo
o principale l’esercizio di attività commerciali;
– agli enti non commerciali residenti (art. 73 comma 1 lett. c) del TUIR), se non ha per oggetto
esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
– agli enti non residenti, se ha residenza fiscale all’estero.
Il successivo comma 2 dell’art. 73 del TUIR prevede peraltro che
“nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati
in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell’atto di
costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali”.
È possibile distinguere il regime impositivo applicabile al trust, a seconda che l’atto istitutivo del
trust identifichi o meno i beneficiari del trust stesso. Pertanto, seguendo l’impostazione adottata
anche dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 6 agosto 2007 n. 48, si individuano due principali
tipologie di trust di seguito analizzate (a cui se ne aggiunge anche una terza, il trust “misto”
analizzata anch’essa in seguito).

Trust trasparenti

I trust con beneficiari individuati, i cui redditi vengono imputati per trasparenza ai beneficiari stessi,
vengono definiti “trust trasparenti”. Con riguardo all’individuazione dei beneficiari del trust, la citata
Circolare n. 48/2007 dell’Agenzia delle Entrate, dopo aver ricordato che il presupposto di applicazione
dell’imposta è costituito dal possesso di redditi, ha chiarito che per “beneficiario individuato” deve
intendersi “il beneficiario di «reddito individuato», vale a dire il soggetto che esprime, rispetto a quel reddito, una capacità contributiva attuale”. Pertanto – prosegue l’Agenzia – è necessario che “il
beneficiario non solo sia puntualmente individuato, ma che risulti titolare del diritto di pretendere
dal trustee l’assegnazione di quella parte di reddito che gli viene imputata per trasparenza”.
Successivamente la stessa Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione 5 novembre 2008 n. 425,
ha evidenziato che la tassazione per trasparenza di un trust presuppone che “il reddito sia
immediatamente e originariamente riferibile ai beneficiari” e che “il diritto all’assegnazione del reddito
sia immediatamente originariamente riferibile ai beneficiari”. L’Agenzia delle Entrate nella medesima
Risoluzione ha avuto modo di chiarire che nel momento in cui “il trustee ha il potere di scegliere se,
quando, in che misura o a chi attribuire il reddito del trust, tale discrezionalità fa venir meno l’automatismo
che è il presupposto della imputazione per trasparenza, indipendentemente dalla effettiva percezione,
in capo al beneficiario”, aggiungendo inoltre che “il diritto all’assegnazione del reddito deve nascere
«ab origine» a favore di determinati beneficiari. Se il trustee ha il potere di decidere l’attribuzione del
reddito, vuole dire che egli ha un potere su quel reddito, potere che gli deriva dal possesso del reddito
stesso. Conseguentemente quel reddito è imputato al trust e non al beneficiario”.

ATTENZIONE L’Agenzia delle Entrate con la Circolare 1° agosto 2011 n. 38 ha ulteriormente precisato che l’individuazione del beneficiario presuppone: “a) che il beneficiario sia puntualmente individuato; b) che al beneficiario venga riconosciuta la titolarità di una situazione giuridica soggettiva comportante il diritto a pretendere l’assegnazione del reddito prodotto dai beni facenti parte del trust; c) che il diritto a pretendere l’assegnazione del reddito prodotto dai beni in trust sia conferito al beneficiario anteriormente alla produzione del reddito stesso in quanto solo in tal caso è possibile ravvisare, sin dall’origine, la riferibilità al beneficiario medesimo del reddito e, quindi, il possesso di detto reddito in capo al beneficiario; d) che l’esistenza di beneficiari individuati risulti da una espressa, inequivoca e adeguatamente documentata manifestazione di volontà, intervenuta anteriormente alla produzione del reddito realizzato dal trust e diretta ad individuare uno o più beneficiari ed a riconoscere ai medesimi il diritto a pretendere l’attribuzione del predetto reddito”.
La medesima Circolare precisa che le decisioni relative alla destinazione del reddito possono consistere sia in “una manifestazione di volontà del disponente nell’ambito dell’atto di costituzione del trust o in documenti successivi, sia di una decisione del trustee qualora l’atto costitutivo riservi a quest’ultimo la possibilità di individuare uno o più beneficiari e di attribuire ad essi il diritto a pretendere l’assegnazione del reddito dei beni facenti parte del trust”3. Relativamente al momento impositivo di trust trasparenti, si ritiene opportuno evidenziare che l’Agenzia delle Entrate (nella citata Risoluzione n. 425/2008) fa coincidere il presupposto per la tassazione per trasparenza con il principio di competenza, con la conseguenza che il “beneficiario individuato” viene assoggettato a tassazione nel periodo di imposta in cui il reddito è maturato. Da ultimo si precisa che, nell’ambito di operatività dei trust trasparenti, con riguardo alla ripartizione tra i beneficiari dei redditi conseguiti dal trust, l’art. 73 comma 2 del TUIR prevede che si debba avere riguardo a quanto indicato nell’atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali.

ATTENZIONE

Anche qualora il trust sia “trasparente” sarà necessario, in primo luogo, procedere alla
determinazione del reddito del trust, e successivamente, in presenza di beneficiari identificati, ad imputare per trasparenza la parte di redditi ad essi spettante.

Trust opachi

I trusts senza beneficiari individuati – nell’accezione sopra illustrata – possono essere
definiti “trust opachi”. Tali trust assolvono direttamente le imposte sul reddito, determinate,
se ente commerciale residente, secondo le disposizioni di cui al titolo II, sezione I, capo II del TUIR,
se ente non commerciale residente secondo le disposizioni della sezione II, capo III del TUIR e se
ente commerciale o ente non commerciale non residente secondo le disposizioni di cui ai capi IV
e V del TUIR. Si precisa sin d’ora che le successive attribuzioni effettuate da parte di un trust
opaco ai beneficiari, non sconteranno ulteriori imposte in capo a questi ultimi.

Trust misti

Un trust può essere al contempo opaco e trasparente (trust misto), come avviene nel caso in cui l’atto istitutivo preveda che una parte del reddito di un trust sia accantonata a capitale e l’altra parte sia attribuita ai beneficiari. In questa situazione, il reddito accantonato sarà tassato in capo al trust e il reddito attribuito ai beneficiari, qualora ricorrano i presupposti sopra richiamati nell’ambito della disamina dal trust trasparente, sarà tassato in capo ai beneficiari stessi4.

Trust interposti (cenni)

Nell’ambito della consulenza da fornire al cliente nel caso di specie, si ritiene utile fare un brevissimo
cenno anche alla figura del trust “interposto” onde mettere al corrente il cliente stesso in ordine a
possibili utilizzi distorti dello strumento e delle relative conseguenze. A tal fine, si ricorda come
l’Agenzia delle Entrate (su tutti, nella Circolare 27 dicembre 2010 n. 61) abbia precisato che non
possono essere considerati validamente operanti, sotto il profilo fiscale, i trust che sono istituiti
e gestiti per realizzare una mera interposizione nel possesso dei redditi. Pertanto nel caso in cui
in un trust, anche avendo riguardo a circostanze di fatto, sia desumibile che il potere di gestire e
disporre dei beni permanga in tutto o in parte in capo al disponente, non determinandosi, quindi,
il reale spossessamento di quest’ultimo, il trust deve considerarsi inesistente dal punto di vista
dell’imposizione dei redditi da esso prodotti con la conseguenza che tali redditi verrebbero
assoggettati a tassazione in capo al disponente – come se il trust non esistesse – secondo i principi
generali previsti per ciascuna della categorie reddituali di appartenenza5.

Schema di funzionamento legale e linee guida per il trustee

Al fine di rispondere all’ipotesi concreta illustrata, si ipotizza, come anticipato, una situazione in
cui l’unico figlio di Tizio sia venuto prematuramente a mancare e pertanto Tizio, 78enne, intenda
sostenere e mantenere i propri nipoti, ancora minorenni, che hanno perduto il padre, tramite
uno strumento che consenta la prosecuzione delle proprie intenzioni (mantenimento nipoti)
anche a seguito della propria morte ed anche in modo tale che non vi sia, fino a che i propri
nipoti non abbiano raggiunto una certa età, una dispersione di valore dei beni che egli intende
conferire in trust.
Fatta questa premessa, si fornisce di seguito lo schema di trust e la sua ipotesi di funzionamento:

soggetti del Trust di Tizio:
– disponente: Tizio;
– trustee: trust company professionale;
– beneficiari: i 2 nipoti di Tizio, aventi rispettivamente 12 e 9 anni;
– guardiano: Commercialista/Avvocato di fiducia di Tizio;
finalità, scopi ed obiettivi del trust:
nell’atto di trust, si andrebbero ad individuare le seguenti finalità;
– soddisfare le esigenze di mantenimento e sostegno economico dei beneficiari;
– finanziare le spese di studio (scuole medie, superiori, università, post università ecc.) e di
avviamento al lavoro dei beneficiari;
– soddisfare le esigenze abitative dei beneficiari;

beni conferiti:
verrebbero conferiti i seguenti beni:
– piena proprietà dell’immobile X, sito in XX via XX, iscritto al catasto fabbricati: XXX, composto
da diverse unità abitative, concesse in locazione;
– piena proprietà dell’immobile Y, sito in XX via XX, iscritto al catasto fabbricati: XXX, e
anch’esso composto da diverse unità abitative, concesse in locazione;
– la piena proprietà di n. XXXX azioni ordinarie, pari a nominali Euro XXX, corrispondenti al
60% del capitale sociale di XX Spa, con sede in Si precisa che si presuppone che Tizio abbia altri redditi consistenti oltre a quelli derivanti dai
beni di cui sopra; ove così non fosse, potrebbe essere ipotizzato che relativamente alle azioni,
egli conferisca solo la nuda proprietà riservandosi l’usufrutto di modo da ritrarre gli utili dalla
società per mantenere il suo tenore di vita attuale, riservando per il momento, solamente i
redditi derivanti dalle locazioni degli immobili alle finalità del trust;

• beneficiari del reddito e del capitale:
– Nipote 1, attualmente di anni 12;
– Nipote 2, attualmente di anni 9.
Nell’atto di Trust si preciserebbe che sopraggiunto il termine finale di durata del trust, il
patrimonio verrebbe trasferito come segue: a Nipote 1 sarebbe assegnato l’Immobile X, il
60% delle azioni ordinarie di XX Spa in comproprietà con Nipote 2 e metà della liquidità
eventualmente presente nel trust al termine dello stesso; mentre a Nipote 2 sarebbe assegnato
l’Immobile Y, il 60% delle azioni ordinarie di XX Spa in comproprietà con Nipote 1 e metà della
liquidità eventualmente presente nel trust al termine dello stesso;
• durata.
Il Trust avrebbe durata sino al compimento di anni 35 da parte del Nipote 2;
• pagamenti di reddito.
Con riguardo alle corresponsioni del reddito, si potrebbe prevedere che il trustee, come
di seguito meglio precisato all’interno dei poteri allo stesso attribuiti, pagherebbe o
impiegherebbe a beneficio dei beneficiari somme nei limiti degli utili derivanti dal capitale
del Trust, che riterrà, a propria discrezione, necessarie allo studio, mantenimento, abitazione,
salute ovvero avviamento al lavoro dei beneficiari;
• Trustee:
– Nomina.
Trustee potrebbe essere nominata una trust company professionale, prevedendone una
durata in carica sino a revoca, dimissioni, liquidazione, fallimento o assoggettamento ad
altra procedura concorsuale.
Nel caso del venire meno del Trustee, per qualsiasi causa, alla sua sostituzione vi
provvederebbe il Guardiano;
– poteri e linee guida.
In linea generale, all’interno dell’atto istitutivo, al trustee potrebbero essere attribuiti i
seguenti poteri e linee guida:
– consenso del Guardiano (di cui si dirà in seguito): nell’atto istitutivo
1 si specificherebbe che, quando all’interno dell’atto medesimo venga richiesto il
consenso del Guardiano, si intenderebbe che
(i) il consenso, se prestato, lo sia non oltre il compimento del singolo atto,
(ii) che la sua forma debba essere la medesima dell’atto, ma comunque scritta,
(iii) che in assenza del consenso l’atto sarebbe invalido ed i suoi effetti dovrebbero
essere eliminati dal Trustee e
(iv) qualora sia richiesto il consenso del Guardiano e manchi il Guardiano, il trustee
si astiene dal compimento dell’atto per il quale il consenso è richiesto e si attiva affinché sia nominato il Guardiano, prevedendo che il Guardiano e/o i Beneficiari
avrebbero diritto ad agire per l’annullamento degli atti stipulati in violazione delle
disposizioni che precedono;

2 si prevedrebbe che il trustee non può, senza il preventivo consenso scritto del
Guardiano,
(i) alienare partecipazioni in società;
(ii) prendere somme a mutuo;
(iii) alienare beni immobili né costituire garanzie reali sugli stessi;
– anticipazioni e necessità personali dei Beneficiari: si regolerebbe il potere, nei confronti
dei Beneficiari, di versare somme derivanti dal patrimonio del trust e di impiegare
somme derivanti dal patrimonio del Trust direttamente a loro vantaggio, anche mediante
pagamento di debiti. In particolare, il Trustee, a propria discrezione ed accertate fra i
beneficiari le necessità di mezzi finanziari per ragioni di studio, mantenimento, abitazione,
salute ovvero avviamento al lavoro, potrà utilizzare i frutti derivanti dal patrimonio del
Trust nel loro interesse. Essendo presenti degli immobili attualmente locati, nel caso
alcune unità terminassero la locazione potrebbe anche essere prevista in capo al trustee
la facoltà di consentire ai beneficiari – solo a partire da quando gli stessi compiano i 18
anni – di abitarvi permanentemente o stagionalmente, a seconda del tipo di immobile,
evitando, per quanto possibile, situazioni di evidente disparità fra i beneficiari stessi;
– investimenti: con riguardo all’eventuale investimento dei proventi (locazioni e
dividendi) derivanti dalla gestione del patrimonio del trust e non distribuiti ai beneficiari,
qualora questi diventino consistenti, si potrebbe impartire al trustee la politica di
investimento che sia propria di un soggetto con propensione al rischio “bassa” o a tale
fascia assimilabile, prevedendo che per la gestione del patrimonio liquido il Trustee
si avvalga della consulenza di istituto bancario/altro intermediario autorizzato ovvero
che possa conferire delega ad un gestore professionale, scelto previa consultazione
con il Guardiano;
– partecipazioni in società: essendo presente all’interno del patrimonio del trust una
partecipazione, nell’atto istitutivo si potrebbe precisare che il trustee interverrebbe in
“qualità/rappresentanza di socio” alle adunanze assembleari della società partecipata,
non essendo tuttavia obbligato ad assumere incarichi in seno agli organi sociali della
società medesima. Si potrebbe prevedere che prima di esercitare i propri diritti sociali,
ed in particolare prima di partecipare ad una assemblea, il trustee debba consultarsi con
il Guardiano in merito alle linee da seguire, i voti da esprimere, le deleghe da rilasciare
ed ogni altra modalità relativa all’esercizio del diritto di voto, con la precisazione che,
in ogni caso, dovrà essere tenuta la condotta che appaia maggiormente consona
all’interesse dei beneficiari. Altresì, potrebbe essere previsto il preventivo consenso del
Guardiano prima di nominare uno o più amministratori della società partecipata;
– beni immobili: con riguardo ai beni immobili, si prevederebbe, come sopra specificato,
la necessità del consenso preventivo del Guardiano per ipotesi di alienazione dei
medesimi o di costituzione di garanzie reali sugli stessi, attribuendo invece al trustee
tutti i poteri di gestione ordinaria degli immobili stessi, ivi compreso il potere/dovere di
procedere nei termini di legge al pagamento delle relative imposte e tasse.

• Guardiano:
– Guardiano, come anticipato, potrebbe essere nominato il Commercialista/Avvocato di
fiducia di Tizio;
– il Guardiano sarebbe titolare, oltre che di un generale potere di supervisione e controllo
dell’operato del trustee, dei poteri di veto/consenso preventivo sopra individuati, e avrebbe
diritto in ogni tempo di ottenere dal Trustee dettagliate informazioni in merito all’andamento
del Trust e copia di ogni documento che il Trustee sia tenuto a possedere (a condizione che
ciò non comporti la violazione della legge o di accordi scritti assunti dal trustee);
– il Guardiano avrebbe inoltre potere di revoca e sostituzione del Trustee o di agire contro di
esso, in caso di violazione da parte di quest’ultimo delle disposizioni contenute nell’atto
istitutivo o delle norme previste dalla legge regolatrice ovvero di qualsiasi altra norma
applicabile, e quindi in presenza di una giusta causa;
– il Guardiano rimarrebbe in carica fino a revoca, dimissioni, morte o sopravvenuta incapacità.
Nel caso del venire meno del Guardiano, per qualsiasi causa, si prevedrebbero già nell’atto
sostitutivo alcuni nominativi, di professionisti di fiducia del disponente che, a scalare,
andrebbero a sostituirlo. Ove tutti i sostituti previsti fossero mancanti o rinunciassero, alla
nomina provvederebbe, su istanza di qualunque interessato, il Presidente del Collegio
Notarile del luogo ove il trust ha la sede, individuando, ove possibile, una persona vicina
alla famiglia del Disponente;
• destinazione finale del patrimonio del trust:
Nell’atto istitutivo si prevedrebbe che al termine della durata del trust, come sopra individuata,
il Trustee dovrebbe assegnare il patrimonio del Trust ai Beneficiari secondo le modalità sopra
individuate e quindi a Nipote 1 sarebbe assegnato l’Immobile X, il 60% delle azioni ordinarie
di XX Spa in comproprietà con Nipote 2 e metà della liquidità eventualmente presente nel
trust al termine dello stesso mentre a Nipote 2 sarebbe assegnato l’Immobile Y, il 60% delle
azioni ordinarie di XX Spa in comproprietà con Nipote 1 e metà della liquidità eventualmente
presente nel trust al termine dello stesso.

ATTENZIONE

È pertanto prevista la determinazione di una base imponibile uniforme che, nel caso di trust senza beneficiari individuati, è direttamente assoggettata a IRES secondo le regole degli enti commerciali e non commerciali a seconda del tipo di attività svolta dal trust, mentre, nel caso di trust trasparente, tale base imponibile sarà assoggettata all’imposta propria dei beneficiari (normalmente l’IRPEF) come reddito di capitale e secondo i criteri d’imputazione previsti dalla norma (art. 73 comma 2 del TUIR).

Regime di tassazione

Il reddito da imputare ai beneficiari è determinato secondo le regole applicabili per il tipo di
attività svolta dal trust:
– se il trust ha per oggetto un’attività commerciale, il reddito da imputare ai beneficiari dovrà
essere determinato secondo le regole del reddito d’impresa;
– se il trust ha per oggetto un’attività non commerciale, il reddito da imputare ai beneficiari
dovrà essere determinato secondo le regole proprie degli enti non commerciali.
Nella determinazione del reddito del trust, trovano, quindi, applicazione, a seconda dei casi, le
norme previste per gli enti commerciali, gli enti non commerciali o gli enti non residenti.
Nel seguito, si analizza la disciplina relativa alla imposizione diretta con specifico riguardo alle
partecipazioni e ai beni immobili. Si specifica che si analizzano le situazioni solo relativamente
all’ipotesi di trust non commerciale opaco (tenendo sempre conto che, in ogni ipotesi sottodescritta
di trust opaco le successive attribuzioni di reddito effettuate da parte di un trust opaco ai beneficiari,
non sconteranno ulteriori imposte in capo a questi ultimi) in quanto nel caso di specie si ritiene che il
trust oggetto del presente scritto sarebbe, per l’appunto, di tipo non commerciale ed opaco (stante,
come sopra precisato, la discrezionalità del trustee nell’attribuzione dei redditi ai beneficiari, che
verrebbe effettuata valutate di volta in volta le necessità ed esigenze degli stessi).
Partecipazioni
– Detenzione tramite trust residente;
– percezione di dividendi.
Nel caso di trust opaco, assimilato ad un ente non commerciale residente, i dividendi percepiti
concorrerebbero alla formazione del reddito:
– nel limite del 77,74%, se formati con utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31.12.2016;
– in misura integrale (100%), se formati con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a
quello in corso al 31.12.2016,
con successiva tassazione con aliquota del 24% in capo al trust.
All’atto della distribuzione di utili al trust, la società partecipata residente non è tenuta ad
effettuare ritenute alla fonte;
– redditi derivanti dalla cessione delle partecipazioni (disciplina analizzata ancorché la cessione
delle partecipazioni non sia la finalità del trust oggetto dell’esempio del presente scritto).
Per i trust non commerciali, posto che la società partecipata risulta residente in Italia, si rileva
come, a partire dall’1.1.2019, alle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni,
sia qualificate che non qualificate, effettuate sia da trust opaco che trasparente, si applica
l’imposta sostitutiva del 26%, con la precisazione che tale imposta sostitutiva assorbe ogni
ulteriore imposizione sui redditi in capo al trust opaco.

Immobili
-Detenzione tramite trust residente;
– redditi derivanti dalla locazione degli immobili.
I trust residenti che possiedono immobili situati nel territorio dello Stato, che sono o devono
essere iscritti in catasto, a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto od altro diritto reale, fanno
concorrere il reddito da essi derivante al reddito complessivo in proporzione al periodo di
possesso. Al fine della determinazione del relativo reddito si applicano le disposizioni del
titolo I del TUIR relative al reddito di categoria, e
– nel caso in cui l’immobile non sia locato, deve essere dichiarato il reddito medio ordinario
dato dalla rendita catastale rivalutata (se l’immobile è di interesse storico ed artistico si
applica la riduzione del 50%);
– se l’immobile invece è locato, va dichiarato il maggiore fra il canone risultante dal contratto,
ridotto del 15% per le spese di manutenzione e riparazione documentate ed effettivamente
sostenute, e il reddito medio ordinario (per gli immobili di interesse storico ed artistico la
riduzione è del 35%).
Qualora invece l’immobile non fosse situato in Italia, si applicherebbero gli articoli 67 comma
1 lettera f ) e 70 comma 2 del Tuir ed il reddito rientra nella categoria dei redditi diversi.
I redditi sopra determinati, nel caso di trust opaco concorrerebbero alla formazione del reddito
complessivo, con successiva tassazione con aliquota del 24% in capo al trust;
– redditi derivanti dalla cessione degli immobili (disciplina analizzata ancorché la cessione degli
immobili non sia la finalità del trust oggetto dell’esempio del presente scritto).
Nel caso di plusvalenze derivanti dalla vendita di immobili, esse concorrono a formare il reddito
complessivo del trust alle condizioni di cui all’articolo 67, comma 1, lett. b) TUIR, secondo cui
“sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti
nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in
accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:
b) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati
o costruiti da non più di cinque anni, esclusi quelli acquisiti per successione […] e le unità
immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto o la
costruzione e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei
suoi familiari, nonché, in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo
oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici
vigenti al momento della cessione. In caso di cessione a titolo oneroso di immobili ricevuti
per donazione, il predetto periodo di cinque anni decorre dalla data di acquisto da parte del donante”.

Le plusvalenze, ove tassabili secondo le disposizioni di cui sopra, concorrerebbero alla
formazione del reddito complessivo, con successiva tassazione con aliquota del 24% in capo
al trust.

1 Il trust non risulta espressamente disciplinato da alcuna legge italiana, se non per gli aspetti fiscali; infatti ne viene fatto espressamente richiamo, ad esempio, all’interno dell’art. 73 del TUIR ovvero all’interno della Legge n. 112/2016.

2 Peraltro, i beni medesimi, possono essere posti al riparo da eventuali pretese da parte di ulteriori terzi quali (i) i creditori del settlor/disponente (infatti, salvi i termini e le condizioni di cui alla revocatoria ordinaria e fallimentare, i beni non sono più di sua proprietà, essendosene questi spossessato all’atto della costituzione del trust) e (ii) i creditori dei beneficiari, fino a quando essi non ricevano detti beni con successivo passaggio dal trustee.

3 Relativamente a tale passaggio, in dottrina (Leo M. “Le imposte sui redditi nel Testo Unico”, Giuffré, Milano, 2018 p. 686) è stato sostenuto che “i beneficiari non possono considerarsi possessori del reddito del trust laddove l’acquisizione dello stesso nella loro sfera patrimoniale risulti subordinata al potere discrezionale di un soggetto (il trustee) verso il quale i beneficiari non dispongano di alcun potere coercitivo, azionabile legalmente, volto a far valere la pretesa dell’attribuzione reddituale. In presenza di poteri discrezionali in capo al trustee, nell’individuazione dei beneficiari o delle rispettive quote di beneficio, il reddito prodotto è da imputarsi al trust, in quanto titolare, oltre che dei beni fonte, anche della spettanza economica del reddito”.

4 L’Agenzia delle Entrate (nella Risoluzione 7 marzo 2008 n. 81) ha riconosciuto la natura di trust misto ad un trust in cui “il reddito del Trust, assolto ogni costo relativo, sarà dai trustee mantenuto nel Trust e utilizzato secondo gli specifici scopi da questo previsti; tuttavia, non potrà essere erogato più del 75 % del reddito prodotto”. Conseguentemente – continua l’Agenzia delle Entrate – “dopo aver determinato il reddito del trust, il trustee indicherà la parte di esso attribuita al trust – sulla quale il trust stesso assolverà l’IRES – nonché la parte imputata per trasparenza ai beneficiari su cui questi ultimi assolveranno le imposte sul reddito”.
5 A tal fine, si riporta l’elenco delle tipologie di trust che devono essere considerati interposti secondo la Circolare n. 61/2010:- trust che il disponente (o il beneficiario) può far cessare liberamente in ogni momento, generalmente a proprio vantaggio o anche a
vantaggio di terzi;
– trust in cui il disponente è titolare del potere di designare in qualsiasi momento sé stesso come beneficiario;
– trust in cui il disponente (o il beneficiario) risulti, dall’atto istitutivo ovvero da altri elementi di fatto, titolare di poteri in forza dell’atto
istitutivo, in conseguenza dei quali il trustee, pur dotato di poteri discrezionali nella gestione ed amministrazione del trust, non può
esercitarli senza il suo consenso;
– trust in cui il disponente è titolare del potere di porre termine anticipatamente al trust, designando sé stesso e/o altri come beneficiari;
– trust in cui il beneficiario ha diritto di ricevere attribuzioni di patrimonio dal trustee;
– trust in cui è previsto che il trustee debba tener conto delle indicazioni fornite dal disponente in relazione alla gestione del patrimonio e del
reddito da questo generato;
– trust in cui il disponente può modificare nel corso della vita del trust i beneficiari;
– trust in cui il disponente ha la facoltà di attribuire redditi e beni del trust o concedere prestiti a soggetti dallo stesso individuati;
– ogni altra ipotesi in cui potere gestionale e dispositivo del trustee, così come individuato dal regolamento del trust o dalla legge, risulti in qualche modo limitato o anche semplicemente condizionato dalla volontà del disponente e/o dei beneficiari.

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