Passaggio generazionale in esenzione

Federico Cocchi – Davide Greco

Le singole “categorie di quote fornite di diritti diversi” non costituiscono una “frazione” di una partecipazione unitaria, bensì rappresentano ciascuna una quota di partecipazione del socio che la detiene, alla quale conseguono diritti diversi.

Pertanto, l’esenzione di cui all’articolo 3, comma 4-ter, del testo unico dell’imposta di successione e donazione può essere invocata solo in relazione al trasferimento delle categorie di quote di partecipazione titolari di diritti di voto che, quindi, consentano ai beneficiari di acquisire oppure integrare il controllo, ossia la maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria.

È quanto emerge dalla lettura della risposta ad interpello n. 262 del 13 maggio 2022.

Nel caso di specie, l’Ufficio è stato chiamato a giudicare della possibile applicazione dell’esenzione di cui all’articolo 3, comma 4-ter, del TUS ad un passaggio generazionale di una partecipazione detenuta in una costituenda holding familiare (forma prescelta, società a responsabilità limitata) composta da quote caratterizzate da diritti diversi tra loro e /o da mancanza di diritto di voto.

A giudizio dell’istante, sulla base del principio dell’unicità delle partecipazioni detenuta in S.r.l., si sarebbe potuta applicare l’esenzione in parola al valore dell’intera partecipazione, ancorché le uniche quote attributive della maggioranza dei voti esercitabili in sede di decisione dei soci non rappresentino l’intera partecipazione, essendo quest’ultima composta soprattutto da quote prive di diritto di voto.

In premessa, l’Ufficio si è soffermato sulla la ratio alla base del trattamento agevolativo di cui all’articolo 3, comma 4-ter, del TUS richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 120/2020.
È stato, infatti, ricordato che la finalità dell’agevolazione in parola è quella di favorire attraverso l’eliminazione dell’onere fiscale correlato al trasferimento per successione o donazione, la contiguità generazionale dell’impresa nell’ambito dei discendenti nella famiglia in occasione della successione mortis causa, rispetto alla quale il trasferimento a seguito di donazione può rappresentare una vicenda sostanzialmente anticipatoria.

Le conclusioni dell’Ufficio si sono basate su tre “capisaldi”. Infatti, è stato chiarito che:
in caso di trasferimento di partecipazioni sociali, l’esenzione spetta per il solo trasferimento di partecipazioni che consenta ai beneficiari di acquisire oppure integrare il controllo ai sensi dell’articolo 2350, comma 1, del codice civile;

la nozione di controllo di diritto si realizza quando un soggetto “dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria”;

le singole “categorie di quote fornite di diritti diversi” non costituiscono una “frazione” di una partecipazione unitaria, bensì rappresentano ciascuna una quota di partecipazione del socio che la detiene, alla quale conseguono diritti diversi (amministrativi o patrimoniali)

Ne è derivata la seguente conclusione. L’esenzione di cui all’art. 3, comma 4-ter, del tus non può trovare applicazione per le categorie di quote che non attribuiscono il diritto di voto ma solo al trasferimento mortis causa delle categorie di quote di partecipazione che consentano ai beneficiari di acquisire oppure integrare il controllo, ossia la maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria.
Le quote prive dei diritti di voto saranno, quindi, interamente sottoposte all’imposta di successione senza alcuna esenzione.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.